Corte costituzionale
Sentenza n. 101/1975
Corte cost., sent. 7 maggio 1975, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 101/1975
- Data di deposito
- 7 maggio 1975
- Data di decisione
- 24 aprile 1975
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:101
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 2 gennaio 1962
- art. 1, n. 4, legge n. 370 del 22 febbraio 1934
- legge n. 473 del 17 aprile 1925
- art. 1, comma 2, regio decreto legge n. 692 del 15 marzo 1923
Parametri
Massime
Massima n. 7783
Con la delega conferita al Governo mediante la legge 14 luglio 1959, n. 741, il legislatore non ha inteso dare forza di legge alle singole clausole contrattuali che eventualmente risultino in contrasto con norme imperative di legge, e a maggior ragione con precetti costituzionali: e pertanto in tal caso non sorgono questioni di legittimita' costituzionale, ma questioni di mera interpretazione di quelle clausole, rimessa, secondo i principi, al giudice ordinario. Debbono quindi dichiararsi inammissibili le questioni sollevate rispetto a decreti legislativi che, emanati in base alla legge suddetta, siano stati impugnati, per preteso eccesso di delega, sotto tali profili. (Nella specie: D.P.R. 2 GENNAIO 1962, N. 426, in relazione agli artt. 8 e 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 maggio 1958 per il personale impiegatizio dipendente dalle imprese di spedizione, e D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, in relazione all'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti di aziende industriali).
Massima n. 7784
Nel ribadire che l'art. 36, terzo comma, della Costituzione garantisce al lavoratore un diritto perfetto e irrinunciabile al riposo settimanale, la Corte ha tuttavia precisato che, col termine "riposo settimanale", il costituente intese esprimere sostanzialmente il concetto della periodicita' del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro, senza con cio' escludere la possibilita' di discipline difformi in relazione alla diversa qualita' e alla varieta' di tipi del lavoro, sempreche' si tratti di situazioni idonee a giustificare un regime eccezionale, con riguardo ad altri apprezzabili interessi, e comunque "non vengano superati i limiti di ragionevolezza". Conseguentemente, la norma dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, per cui le disposizioni circa il riposo domenicale e settimanale ivi previste non si applicano "al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilita' nell'andamento dei servizi", deve essere interpretata, in conformita' alla sua chiara ratio prima ancora che al testo costituzionale, non gia' nel senso che ai dirigenti tale riposo sia o possa essere negato, bensi' nel senso che per questa categoria di lavoratori, in rapporto alla natura delle loro funzioni e alle esigenze connesse alla responsabilita' delle gestioni aziendali, ben puo' ammettersi la prestazione del lavoro anche nella domenica ed il differimento della pausa settimanale. Nell'eventualita' di un arbitrario comportamento dell'imprenditore pubblico o privato, che senza apprezzabile motivo pretendesse privare un dirigente del riposo festivo senza mai consentirgli la necessaria vacanza periodica, rimarrebbe pur sempre aperta la possibilita' di un intervento del giudice. E' percio' da escludersi che l'indicata disposizione dell'art. 1, n. 4, legge n. 370 del 1934, sia in contrasto con l'art. 36 della Costituzione. Cfr.: sent. nn. 76 del 1962, 146 del 1971 e 150 del 1967.
Massima n. 7785
Il secondo comma dell'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, ove e' disposto che l'orario massimo normale di lavoro, per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, (ivi stabilito in otto ore al giorno a quarantotto ore settimanali di lavoro effettivo), "non si applica al personale direttivo delle aziende" non e' in contrasto con l'art. 36 Cost. Infatti, l'esigenza del limite orario legale non sussiste per la speciale categoria di prestatori di lavoro subordinato costituita da coloro ai quali e' attribuita dalla legge o dal contratto la qualifica di dirigenti: categoria a se' stante, per caratteristiche peculiari a cui corrispondono situazioni di fatto e di diritto diverse da quelle comuni agli impiegati ed operai, con conseguente trattamento differenziato sotto il profilo normativo ed economico. - S. n. 121/1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 426, nella parte in cui ha reso obbligatori erga omnes gli artt. 8 e 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 maggio 1958 per il personale impiegatizio dipendente dalle imprese di spedizione, e del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha reso obbligatorio erga omnes l'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti di aziende commerciali, sollevate in riferimento all'art. 36 della Costituzione dalle ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, e dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali, sollevate in riferimento all'art. 36 della Costituzione dalle ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI-
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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