Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1975

Corte cost., sent. 29 aprile 1975, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
100/1975
Data di deposito
29 aprile 1975
Data di decisione
23 aprile 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:100

Norme oggetto del giudizio

  • art. 304, codice di procedura penale 1930
  • art. 3, legge n. 773 del 15 dicembre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 7782

E' infondata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773 (che ha sostituito il testo dell'art. 304 c.p.p.), il quale prescrive che la comunicazione giudiziaria sia effettuata per posta in piego chiuso e raccomandato con ricevuta di ritorno, consentendo la notifica nei modi ordinari, ad opera dell'ufficiale giudiziario, solo nell'ipotesi in cui l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilita' del destinatario. Invero, per evitare che la comunicazione giudiziaria diretta all'indiziato finisca nelle mani della parte lesa bastera' apporre sul plico raccomandato, accanto al nome del destinatario, la dicitura "a lui solo", o altra equivalente, poiche' in tal caso, a norma dell'art. 37 cpv. del r.d. 18 aprile 1940, n. 689, contenente il regolamento di esecuzione del codice postale (il quale resta il vigore nonostante l'emanazione del nuovo testo unico in materia postale approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, fino all'emanazione del nuovo regolamento, ai sensi dell'art. 2 del predetto D.P.R.), il plico non potra' essere consegnato ad altri che a lui medesimo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773 (che ha sostituito il testo dell'art. 304 del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dal pretore di Tione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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