Corte costituzionale
Sentenza n. 100/1975
Corte cost., sent. 29 aprile 1975, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 100/1975
- Data di deposito
- 29 aprile 1975
- Data di decisione
- 23 aprile 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 304, codice di procedura penale 1930
- art. 3, legge n. 773 del 15 dicembre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 7782
E' infondata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773 (che ha sostituito il testo dell'art. 304 c.p.p.), il quale prescrive che la comunicazione giudiziaria sia effettuata per posta in piego chiuso e raccomandato con ricevuta di ritorno, consentendo la notifica nei modi ordinari, ad opera dell'ufficiale giudiziario, solo nell'ipotesi in cui l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilita' del destinatario. Invero, per evitare che la comunicazione giudiziaria diretta all'indiziato finisca nelle mani della parte lesa bastera' apporre sul plico raccomandato, accanto al nome del destinatario, la dicitura "a lui solo", o altra equivalente, poiche' in tal caso, a norma dell'art. 37 cpv. del r.d. 18 aprile 1940, n. 689, contenente il regolamento di esecuzione del codice postale (il quale resta il vigore nonostante l'emanazione del nuovo testo unico in materia postale approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, fino all'emanazione del nuovo regolamento, ai sensi dell'art. 2 del predetto D.P.R.), il plico non potra' essere consegnato ad altri che a lui medesimo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773 (che ha sostituito il testo dell'art. 304 del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dal pretore di Tione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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