Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1975
Corte cost., sent. 16 gennaio 1975, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1975
- Data di deposito
- 16 gennaio 1975
- Data di decisione
- 9 gennaio 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 83, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
Parametri
Massime
Massima n. 7579
Con giurisprudenza costante la Corte ha deciso che rientra nella discrezionalita' del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualita' e la misura della pena e che, finche' siffatto potere sia contenuto nei limiti della razionalita', non vi e' violazione dell'art. 3 della Costituzione. Alla luce di tali principi deve ritenersi non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, comma sesto, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, che esclude dalla pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, prevista per i casi di esercitazione alla guida effettuata senza autorizzazione ma sotto la sorveglianza di un istruttore, chi, accompagnato da un istruttore, si esercita alla guida di un motoveicolo di cat. A ad uso privato, esponendolo di conseguenza alla piu' grave sanzione prevista per i casi di guida senza patente. Per i motoveicoli di cat. A, infatti, l'abilitazione alla guida, secondo la legge in vigore, non richiede il superamento di una prova pratica, per la quale occorra esercitarsi, ed e' quindi da escludere (pur dandosi atto delle critiche espresse e delle innovazioni sollecitate in proposito) che, nell'ambito dell'attuale sistema, la denunciata disparita' di trattamento sia priva di giustificazione. Cfr.: sent. n. 160 del 1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma sesto, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Firenze e dal pretore di Arena con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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