Corte costituzionale

Ordinanza n. 40/1975

Corte cost., ord. 25 febbraio 1975, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
40/1975
Data di deposito
25 febbraio 1975
Data di decisione
20 febbraio 1975
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:40

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto legislativo n. 50 del 11 febbraio 1948
  • art. 1, decreto legislativo n. 50 del 11 febbraio 1948

Parametri

Massime

Massima n. 7674

Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, aventi per oggetto sanzioni per omessa denuncia dell'ospitalita' concessa a stranieri o ad apolidi, impugnati - in riferimento all'art. 2 Cost., in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ed all'art. 3 Cost. - sotto il profilo dell'irragionevolezza della comminatoria di una pena piu' grave per chi abbia alloggiato o dato ospitalita', anche gratuitamente, ad uno straniero o ad un apolide invece che ad un cittadino e della parificazione di fattispecie diverse, quali l'alloggio per mercede e quello gratuito od occasionale). Cfr.: sent. n. 104 del 1969, ordd. n. 76 del 1971 e n. 78 del 1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50 (sanzioni per omessa denuncia di stranieri ed apolidi), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 104 del 1969 e manifestamente infondata con le ordinanze n. 76 del 1971 e n. 78 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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