Corte costituzionale
Sentenza n. 99/1974
Corte cost., sent. 18 aprile 1974, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 99/1974
- Data di deposito
- 18 aprile 1974
- Data di decisione
- 4 aprile 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:99
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7166
L'art. 156, comma primo, cod. civ. e' illegittimo nella parte in cui, disponendo che per i coniugi consensualmente separati perduri l'obbligo reciproco di fedelta', non delimita quest'ultimo al dovere di astenersi da quei comportamenti che, per il concorso di determinate circostanze, siano idonei a costituire ingiuria grave all'altro coniuge. Infatti l'obbligo reciproco di fedelta', enunciato per i coniugi non separati nell'art. 143 del codice civile, ha il suo ragionevole presupposto nell'obbligo di coabitazione sancito nello stesso articolo. Venendo meno quest'ultimo con la separazione consensuale dei coniugi, e conseguentemente a questa, venendo meno il diritto alle prestazioni sessuali dell'altro coniuge, l'obbligo di fedelta' assoluta desumibile dall'art. 156, comma primo, stesso codice anche in tali ipotesi, si traduce in eguale trattamento di situazioni giuridicamente differenziate e, per cio' stesso, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. L'obbligo di fedelta' tuttavia sussiste limitatamente al dovere del coniuge separato consensualmente di astenersi da atti di infedelta' che, in concorso di determinate circostanze, possono costituire ingiuria grave per l'altro coniuge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 del codice civile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma, del codice civile nella parte in cui, disponendo che per i coniugi consensualmente separati perduri l'obbligo reciproco di fedeltà, non limita quest'ultimo al dovere di astenersi da quei comportamenti che, per il concorso di determinate circostanze, siano idonei a costituire ingiuria grave all'altro coniuge.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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