Corte costituzionale
Sentenza n. 85/1974
Corte cost., sent. 27 marzo 1974, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 85/1974
- Data di deposito
- 27 marzo 1974
- Data di decisione
- 21 marzo 1974
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:85
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1698 del 26 dicembre 1961
- contratto o accordo collettivo di lavoro del 26 gennaio 1955
- art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 1402 del 2 ottobre 1960
- art. 17, lett.b), legge n. 339 del 2 aprile 1958
- contratto o accordo collettivo di lavoro
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1698 del 26 dicembre 1961
- art. 2120, comma 1, codice civile
- art. 2120, comma 3, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 7136
Riguardo ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato la Corte ha riconosciuto, in varie sentenze, che sono in contrasto con l'art. 36 della Costituzione le disposizioni di legge che limitano o escludono, per questa o quella causa, in caso di cessazione del rapporto il diritto del prestatore di lavoro ad una indennita' proporzionata al periodo di servizio. In base a tali principi vanno percio' dichiarati illegittimi, per violazione dell'indicato precetto costituzionale: a) l'art. 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro alla indennita' di anzianita' quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare prima della scadenza dell'anno; b) l'art. 13 del contratto nazionale di lavoro per i viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali 10 giugno 1952, recepito nell'art. unico del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, nella parte in cui prevede il licenziamento senza indennita' del dipendente colpevole di gravi mancanze; c) l'art. 4 del contratto 26 gennaio 1955 per i dipendenti di aziende artigiane della provincia di Macerata, recepito dall'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1698, nella parte in cui prevede la non corresponsione della indennita' di licenziamento quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare prima della scadenza dell'anno. Cfr.: sentt. nn. 75 del 1968, 204 del 1971 e 85 del 1972.
Massima n. 7137
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del precitato contratto collettivo per i dipendenti di aziende artigiane della provincia di Macerata, nella parte in cui esclude il diritto all'indennita' di anzianita' per interruzione del rapporto di lavoro per mancanze disciplinari, per essere stata la norma implicitamente abrogata dall'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e attesoche' il rapporto di lavoro per il quale e' sorta controversia e' cessato dopo l'entrata in vigore della legge.
Massima n. 7138
E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120 del codice civile, primo comma, per essere stata la norma implicitamente abrogata dall'art. 9 della legge 15 luglio 1966 n. 604, e terzo comma per essere, nel caso di specie, determinato dallo stesso contratto collettivo per i dipendenti di aziende artigiane di Macerata l'ammontare delle indennita' di anzianita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - dichiara:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro alla indennità di anzianità quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare prima della scadenza dell'anno;
b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del contratto nazionale di lavoro per i viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali 10 giugno 1952, recepito dall'articolo unico del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, nella parte in cui prevede il licenziamento senza indennità del dipendente colpevole di gravi mancanze;
c) l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del contratto 26 gennaio 1955 per i dipendenti di aziende artigiane della provincia di Macerata, recepito dall'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1698, nella parte in cui prevede la non corresponsione della indennità di licenziamento quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare prima della scadenza dell'anno;
2. - dichiara inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal pretore di Recanati con l'ordinanza in epigrafe:
a) dell'art. 4 del precitato contratto collettivo per i dipendenti di aziende artigiane della provincia di Macerata, nella parte in cui esclude il diritto all'indennità di anzianità per interruzione del rapporto di lavoro per mancanze disciplinari, per essere stata la norma implicitamente abrogata dall'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
b) dell'art. 2120, primo e terzo comma, del codice civile.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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