Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1974

Corte cost., sent. 27 marzo 1974, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
84/1974
Data di deposito
27 marzo 1974
Data di decisione
21 marzo 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:84

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7135

Non e' fondata, in relazione all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli art. 581, ultimo comma e 547 del codice civile nella parte in cui dette norme determinano una deroga al generale principio del diritto del partecipante alla comunione ad una quota in natura o, comunque, comprendente una quantita' di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualita', in proporzione della quota. L'art. 581, ultimo comma, del codice civile relativo ai modi in cui possono essere soddisfatti il diritto del coniuge nelle successioni legittime ed in caso di concorso con i figli legittimi e naturali, in relazione all'art. 547 dello stesso codice, si inserisce nel sistema legislativo che attribuisce al coniuge superstite solo il diritto all'usufrutto di una quota ereditaria, con normativa che non ha costituito oggetto di impugnativa. Tale disciplina, pertanto, appare razionale e non violatrice del principio di eguaglianza. Non viola l'art. 3 della Costituzione la normativa risultante dagli artt. 581 e 547 del codice civile nella parte in cui non e' data la facolta' di commutazione nei confronti dei legatari di usufrutto: la posizione del coniuge superstite, infatti, e quella dei legatari di usufrutto e' legislativamente diversa e, di conseguenza, giustificata appare la diversita' di disciplina in tema di commutazione delle rispettive ragioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 581, ultimo comma, e 547 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal tribunale di San Remo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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