Corte costituzionale
Sentenza n. 84/1974
Corte cost., sent. 27 marzo 1974, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 84/1974
- Data di deposito
- 27 marzo 1974
- Data di decisione
- 21 marzo 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:84
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7135
Non e' fondata, in relazione all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli art. 581, ultimo comma e 547 del codice civile nella parte in cui dette norme determinano una deroga al generale principio del diritto del partecipante alla comunione ad una quota in natura o, comunque, comprendente una quantita' di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualita', in proporzione della quota. L'art. 581, ultimo comma, del codice civile relativo ai modi in cui possono essere soddisfatti il diritto del coniuge nelle successioni legittime ed in caso di concorso con i figli legittimi e naturali, in relazione all'art. 547 dello stesso codice, si inserisce nel sistema legislativo che attribuisce al coniuge superstite solo il diritto all'usufrutto di una quota ereditaria, con normativa che non ha costituito oggetto di impugnativa. Tale disciplina, pertanto, appare razionale e non violatrice del principio di eguaglianza. Non viola l'art. 3 della Costituzione la normativa risultante dagli artt. 581 e 547 del codice civile nella parte in cui non e' data la facolta' di commutazione nei confronti dei legatari di usufrutto: la posizione del coniuge superstite, infatti, e quella dei legatari di usufrutto e' legislativamente diversa e, di conseguenza, giustificata appare la diversita' di disciplina in tema di commutazione delle rispettive ragioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 581, ultimo comma, e 547 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal tribunale di San Remo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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