Corte costituzionale
Sentenza n. 82/1974
Corte cost., sent. 27 marzo 1974, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/1974
- Data di deposito
- 27 marzo 1974
- Data di decisione
- 21 marzo 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:82
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 30, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 7127
Ai sensi dell'art. 30, comma terzo, Cost., deve considerarsi famiglia legittima quella costituitasi col matrimonio del padre naturale, comprendente soltanto il coniuge ed i figli legittimi e non anche i collaterali e gli ascendenti. Cfr.: sent. n. 79/1959 e n. 50/1973.
Massima n. 7128
Spetta al figlio naturale riconosciuto o dichiarato la tutela garantita dall'art. 30, terzo comma, Cost., nel caso in cui il genitore naturale non abbia coniuge ne' figli naturali e manchi quindi una famiglia legittima nel senso previsto dal citato precetto costituzionale. Cfr.: Sent. 79/1969 e 50/1973.
Massima n. 7129
Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30, comma terzo, della Costituzione, dell'art. 575 cod. civ., nella parte in cui, pur in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, esso ammette un concorso tra i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del genitore attribuendo ai primi i due terzi dell'eredita', giacche' questo trattamento - che e' diverso da quello riconosciuto ai figli legittimi che conseguono, invece, l'intera eredita' escludendo dal concorso gli ascendenti - non e' giuridicamente giustificato.
Massima n. 7130
I diritti ereditari dei figli naturali riconosciuti o dichiarati possono essere legittimamente limitati allorche' essi concorrono con i figli legittimi ed il coniuge del genitore non rientrando questi, agli effetti successori, tra i membri della famiglia legittima.
Massima n. 7131
Per effetto della dichiarazione d'illegittimita' parziale dell'art. 575 cod. civ. i figli naturali riconosciuti o dichiarati - nell'ipotesi in cui manchino membri della famiglia legittima (coniuge e figli legittimi del genitore) e non sussista quindi l'incompatibilita' prevista dall'art. 30, comma terzo, Cost. - conseguono lo stesso trattamento successorio riservato ai figli legittimi, succedono cioe' in tutta l'eredita', escludendo dalla successione al proprio genitore gli ascendenti di quest'ultimo. A questa parificazione sul piano dell'indicato diritto non puo' ovviamente non corrispondere identita' di trattamento in tema di obblighi alimentari e poiche' le vigenti disposizioni pongono l'obbligo di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore solo a carico dei figli legittimi (art. 433 cod. civ.) e non anche a carico dei figli naturali (art. 435 cod.civ.) siffatta diversita' di trattamento va eliminata e dev'essere conseguentemente dichiarata l'illegittimita' costituzionale derivata, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 435 cod. civ. nella parte appunto in cui tale disposizione non prevede l'obbligo per i figli naturali di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 575 del codice civile nella parte in cui, in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, ammette un concorso tra i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del genitore;
b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 435 del codice civile, nella parte in cui non prevede l'obbligo per i figli naturali riconosciuti o dichiarati di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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