Corte costituzionale
Sentenza n. 75/1974
Corte cost., sent. 20 marzo 1974, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/1974
- Data di deposito
- 20 marzo 1974
- Data di decisione
- 7 marzo 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:75
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 6 dicembre 1973
- art. 1, n.5, legge della Regione siciliana del 6 dicembre 1973
Parametri
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 9, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 7115
E' costituzionalmente illegittima - in riferimento all'art. 17 dello Statuto speciale della Regione siciliana, in quanto non rispetta il limite del principio generale della legislazione nazionale fissato nell'art. 9 della legge ospedaliera n. 132 del 1968 - la legge "Ineleggibilita' a consigliere di amministrazione di ente ospedaliero", approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 dicembre 1973, limitatamente alla parte in cui omette di prevedere l'obbligo di scelta degli amministratori dell'ente ospedaliero ricomprendente almeno un ospedale regionale, tra "persone estranee all'Assemblea regionale".
Massima n. 7116
Non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 5, della legge regionale sopra menzionata - in quanto, per un verso, la (implicita) ammissione della eleggibilita' dei "dipendenti in genere dell'Amministrazione regionale" non determina disparita' di trattamento rispetto alla disciplina apprestata dalla legislazione nazionale (che non preclude indiscriminatamente l'accesso ad organi elettivi ai dipendenti da enti superiori rispetto a quello cui appartiene l'organo da costituire); e, per altro verso, non sussiste la lamentata previsione di eleggibilita' dei "dipendenti di istituti previdenziali, assistenziali o mutualistici che abbiano rapporti diretti con l'ente ospedaliero", la quale resta esclusa in base al successivo n. 8 dello stesso articolo 1 della legge impugnata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge "Ineleggibilità a consigliere di amministrazione di ente ospedaliero" approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 dicembre 1973 limitatamente alla parte in cui omette di prevedere l'obbligo di scelta, degli amministratori dell'ente ospedaliero ricomprendente almeno un ospedale regionale, tra persone estranee all'Assemblea regionale;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 5 della legge predetta, proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, col ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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