Corte costituzionale

Sentenza n. 75/1974

Corte cost., sent. 20 marzo 1974, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
75/1974
Data di deposito
20 marzo 1974
Data di decisione
7 marzo 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:75

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana del 6 dicembre 1973
  • art. 1, n.5, legge della Regione siciliana del 6 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 7115

E' costituzionalmente illegittima - in riferimento all'art. 17 dello Statuto speciale della Regione siciliana, in quanto non rispetta il limite del principio generale della legislazione nazionale fissato nell'art. 9 della legge ospedaliera n. 132 del 1968 - la legge "Ineleggibilita' a consigliere di amministrazione di ente ospedaliero", approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 dicembre 1973, limitatamente alla parte in cui omette di prevedere l'obbligo di scelta degli amministratori dell'ente ospedaliero ricomprendente almeno un ospedale regionale, tra "persone estranee all'Assemblea regionale".

Massima n. 7116

Non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 5, della legge regionale sopra menzionata - in quanto, per un verso, la (implicita) ammissione della eleggibilita' dei "dipendenti in genere dell'Amministrazione regionale" non determina disparita' di trattamento rispetto alla disciplina apprestata dalla legislazione nazionale (che non preclude indiscriminatamente l'accesso ad organi elettivi ai dipendenti da enti superiori rispetto a quello cui appartiene l'organo da costituire); e, per altro verso, non sussiste la lamentata previsione di eleggibilita' dei "dipendenti di istituti previdenziali, assistenziali o mutualistici che abbiano rapporti diretti con l'ente ospedaliero", la quale resta esclusa in base al successivo n. 8 dello stesso articolo 1 della legge impugnata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge "Ineleggibilità a consigliere di amministrazione di ente ospedaliero" approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 dicembre 1973 limitatamente alla parte in cui omette di prevedere l'obbligo di scelta, degli amministratori dell'ente ospedaliero ricomprendente almeno un ospedale regionale, tra persone estranee all'Assemblea regionale;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 5 della legge predetta, proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, col ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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