Corte costituzionale
Sentenza n. 68/1974
Corte cost., sent. 13 marzo 1974, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 68/1974
- Data di deposito
- 13 marzo 1974
- Data di decisione
- 6 marzo 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 313, codice penale militare di pace
- art. 322, comma 2, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 7108
L'art. 322, secondo comma, c.p.m.p., in relazione all'art. 313, fissa in modo autonomo i casi in cui non puo' essere concessa la liberta' provvisoria. E cio' alla stregua dell'art. 261 c.p.m.p., porta ad escludere dal rito militare l'applicabilita' automatica in jure condito del regime della liberta' provvisoria prevista nel codice di procedura penale (art. 277, modificato dalla legge 15 dicembre 1972, n. 773). Le ragioni che confortano l'autonoma previsione, nel codice penale militare, dei casi nei quali il mandato di cattura e' obbligatorio, non valgono, per il diverso trattamento riservato all'imputato soggetto alla giurisdizione militare rispetto a quello soggetto alla giurisdizione ordinaria in ordine alla concedibilita' della liberta' provvisoria, nei casi di obbligatorieta' del mandato di cattura. Cio' anche perche' la carcerazione preventiva, che e' giustificata da esigenze eminentemente processuali, non si atteggia in modo diverso nel rito ordinario e nel rito militare. D'altronde, un piu' favorevole trattamento sarebbe riservato al militare che venisse giudicato, per connessione, da un tribunale ordinario. E', pertanto, illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 322, secondo comma, c.p.m.p..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 322, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non consente che sia concessa la libertà provvisoria nei casi, previsti dall'art. 313 dello stesso codice, in cui sia obbligatorio il mandato di cattura.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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