Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1974

Corte cost., sent. 13 marzo 1974, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
68/1974
Data di deposito
13 marzo 1974
Data di decisione
6 marzo 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:68

Norme oggetto del giudizio

  • art. 313, codice penale militare di pace
  • art. 322, comma 2, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 7108

L'art. 322, secondo comma, c.p.m.p., in relazione all'art. 313, fissa in modo autonomo i casi in cui non puo' essere concessa la liberta' provvisoria. E cio' alla stregua dell'art. 261 c.p.m.p., porta ad escludere dal rito militare l'applicabilita' automatica in jure condito del regime della liberta' provvisoria prevista nel codice di procedura penale (art. 277, modificato dalla legge 15 dicembre 1972, n. 773). Le ragioni che confortano l'autonoma previsione, nel codice penale militare, dei casi nei quali il mandato di cattura e' obbligatorio, non valgono, per il diverso trattamento riservato all'imputato soggetto alla giurisdizione militare rispetto a quello soggetto alla giurisdizione ordinaria in ordine alla concedibilita' della liberta' provvisoria, nei casi di obbligatorieta' del mandato di cattura. Cio' anche perche' la carcerazione preventiva, che e' giustificata da esigenze eminentemente processuali, non si atteggia in modo diverso nel rito ordinario e nel rito militare. D'altronde, un piu' favorevole trattamento sarebbe riservato al militare che venisse giudicato, per connessione, da un tribunale ordinario. E', pertanto, illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 322, secondo comma, c.p.m.p..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 322, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non consente che sia concessa la libertà provvisoria nei casi, previsti dall'art. 313 dello stesso codice, in cui sia obbligatorio il mandato di cattura.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI

- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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