Corte costituzionale
Sentenza n. 64/1974
Corte cost., sent. 13 marzo 1974, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/1974
- Data di deposito
- 13 marzo 1974
- Data di decisione
- 6 marzo 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 663, comma 2, codice penale
- art. 2, decreto legislativo n. 1382 del 8 novembre 1947
Parametri
Massime
Massima n. 7101
A seguito e per effetto della sent. n. 1 del 1966 della Corte costituzionale, le trasgressioni al 5 comma dell'art. 113 del T.U. della legge di p.s., ribadito e specificato dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, trovano tuttora le loro sanzioni nell'art. 663 del cod. pen., nella formulazione alla quale esclusivamente poteva avere riferimento l'art. 4 di cui alla citata legge del 1941, mentre penalmente irrilevanti sono oramai divenute le diverse figure di reato enunciate nel secondo comma dell'art. 663 cod. pen. (affissioni senza licenza o senza osservare le prescrizioni) alle quali si riferiva il successivo D.Lg. 8 novembre 1947, n. 1382. Cosi' che, attualmente, nessuna differenza di trattamento sussiste per le due ipotesi di affissioni fuori degli appositi spazi e di iscrizioni in luoghi pubblici, per entrambe essendo prevista la stessa pena dell'ammenda. Non e', pertanto, fondata, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 663, secondo comma, cod. pen., nel testo risultante dalla modificazione introdotta dall'art. 2 del D.Lg. 8 novembre 1947, n. 1382.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 663, secondo comma, del codice penale, nel testo risultante dalla modificazione introdotta con l'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Pisa con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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