Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1974

Corte cost., sent. 13 marzo 1974, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
64/1974
Data di deposito
13 marzo 1974
Data di decisione
6 marzo 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:64

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7101

A seguito e per effetto della sent. n. 1 del 1966 della Corte costituzionale, le trasgressioni al 5 comma dell'art. 113 del T.U. della legge di p.s., ribadito e specificato dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, trovano tuttora le loro sanzioni nell'art. 663 del cod. pen., nella formulazione alla quale esclusivamente poteva avere riferimento l'art. 4 di cui alla citata legge del 1941, mentre penalmente irrilevanti sono oramai divenute le diverse figure di reato enunciate nel secondo comma dell'art. 663 cod. pen. (affissioni senza licenza o senza osservare le prescrizioni) alle quali si riferiva il successivo D.Lg. 8 novembre 1947, n. 1382. Cosi' che, attualmente, nessuna differenza di trattamento sussiste per le due ipotesi di affissioni fuori degli appositi spazi e di iscrizioni in luoghi pubblici, per entrambe essendo prevista la stessa pena dell'ammenda. Non e', pertanto, fondata, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 663, secondo comma, cod. pen., nel testo risultante dalla modificazione introdotta dall'art. 2 del D.Lg. 8 novembre 1947, n. 1382.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 663, secondo comma, del codice penale, nel testo risultante dalla modificazione introdotta con l'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Pisa con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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