Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1974

Corte cost., sent. 6 marzo 1974, n. 57

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
57/1974
Data di deposito
6 marzo 1974
Data di decisione
22 febbraio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:57

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, comma 2, legge n. 580 del 4 luglio 1967
  • art. 35, comma 4, legge n. 580 del 4 luglio 1967

Parametri

Massime

Massima n. 7093

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 31, secondo comma, e 35, quarto comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disposizioni per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. Il legislatore, nel prescrivere, per la produzione e la vendita della pasta all'uovo, piu' appropriati criteri restrittivi di quelli di massima previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla produzione e vendita di sostanze alimentari, si e' proposto di assicurare ai consumatori, anche nelle modalita' di presentazione del prodotto, maggiori garanzie e una piu' incisiva tutela circa la natura, la composizione e le caratteristiche qualitative e quantitative e cio' al fine di eliminare ogni possibile abuso o induzione in errore.

Massima n. 7094

Il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, non e' violato quando risultano diversamente disciplinate situazioni che il legislatore considera diverse, purche' il trattamento differenziato riguardi categorie e non gia' singoli soggetti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma secondo, e 35, comma quarto, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione, dall'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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