Corte costituzionale
Sentenza n. 57/1974
Corte cost., sent. 6 marzo 1974, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 57/1974
- Data di deposito
- 6 marzo 1974
- Data di decisione
- 22 febbraio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:57
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, comma 2, legge n. 580 del 4 luglio 1967
- art. 35, comma 4, legge n. 580 del 4 luglio 1967
Parametri
Massime
Massima n. 7093
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 31, secondo comma, e 35, quarto comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disposizioni per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. Il legislatore, nel prescrivere, per la produzione e la vendita della pasta all'uovo, piu' appropriati criteri restrittivi di quelli di massima previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla produzione e vendita di sostanze alimentari, si e' proposto di assicurare ai consumatori, anche nelle modalita' di presentazione del prodotto, maggiori garanzie e una piu' incisiva tutela circa la natura, la composizione e le caratteristiche qualitative e quantitative e cio' al fine di eliminare ogni possibile abuso o induzione in errore.
Massima n. 7094
Il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, non e' violato quando risultano diversamente disciplinate situazioni che il legislatore considera diverse, purche' il trattamento differenziato riguardi categorie e non gia' singoli soggetti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma secondo, e 35, comma quarto, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione, dall'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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