Corte costituzionale
Sentenza n. 45/1974
Corte cost., sent. 27 febbraio 1974, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/1974
- Data di deposito
- 27 febbraio 1974
- Data di decisione
- 21 febbraio 1974
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:45
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 272 del 21 aprile 1967
- art. 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 7062
La denunzia della illegittimita' costituzionale di una norma che dia all'Amministrazione la facolta' di graduare talune sanzioni, in quanto il mancato uso di tale potesta' puo' dare luogo a violazione del principio di eguaglianza, e' inammissibile allorche' in concreto l'Amministrazione ha fatto uso di tale facolta'.
Massima n. 7063
La previsione della identica sanzione consistente nella cessata garanzia del rischio nel caso di recidiva specifica in violazioni di obblighi assicurativi, non viola il principio di eguaglianza, in quanto attua una disciplina differenziata per situazioni differenziate per la mancanza di recidiva.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 272 (sulla "Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124"), sollevata dal tribunale di Ravenna con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata con le medesime ordinanze, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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