Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1974

Corte cost., sent. 27 febbraio 1974, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
45/1974
Data di deposito
27 febbraio 1974
Data di decisione
21 febbraio 1974
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:45

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 272 del 21 aprile 1967
  • art. 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 7062

La denunzia della illegittimita' costituzionale di una norma che dia all'Amministrazione la facolta' di graduare talune sanzioni, in quanto il mancato uso di tale potesta' puo' dare luogo a violazione del principio di eguaglianza, e' inammissibile allorche' in concreto l'Amministrazione ha fatto uso di tale facolta'.

Massima n. 7063

La previsione della identica sanzione consistente nella cessata garanzia del rischio nel caso di recidiva specifica in violazioni di obblighi assicurativi, non viola il principio di eguaglianza, in quanto attua una disciplina differenziata per situazioni differenziate per la mancanza di recidiva.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 272 (sulla "Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124"), sollevata dal tribunale di Ravenna con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata con le medesime ordinanze, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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