Corte costituzionale
Sentenza n. 42/1974
Corte cost., sent. 27 febbraio 1974, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/1974
- Data di deposito
- 27 febbraio 1974
- Data di decisione
- 21 febbraio 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:42
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 192 del 1° maggio 1970
- art. 272, codice di procedura penale 1930
- art. 236, comma 4, codice di procedura penale 1930
- legge n. 496 del 1° luglio 1970
- art. 275, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 7057
Nei procedimenti di competenza del potere, quando il decreto di citazione sia stato emesso o, trattandosi di rito direttissimo, non debba essere emesso, la detenzione preventiva non ha piu' limiti, posto che i termini globali massimi, di cui all'art. 272, quinto comma, c.p.p., pari al doppio di quelli stabiliti per la fase istruttoria dal primo comma dello stesso articolo, riguardano i processi con istruzione formale, e non possono, ne' dal punto di vista letterale ne' da quello logico, essere trasferiti ai giudizi pretorili. L'inciso "e non e' stato emesso il decreto di citazione a giudizio", contenuto nel terzo comma dell'art. 272 c.p.p., nel testo risultante dall'art. 1 del d.l. 1 maggio 1970, n. 192, convertito con modificazioni nella legge 1 luglio 1970, n. 406, e' pertanto in contrasto con l'art. 13 della Costituzione, per le stesse ragioni che indussero la Corte a ritenere illegittimo, con sent. n. 64 del 1970, il testo previgente. L'illegittimita' ora dichiarata rende conseguentemente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 236, quarto comma, e 275, primo comma, c.p.p., sollevate per i medesimi motivi, con riferimento allo stesso art. 13, ultimo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 272, terzo comma, del codice di procedura penale, nel testo risultante dall'art. 1 del decreto - legge 1 maggio 1970, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge 1 luglio 1970, n. 406, limitatamente alle parole "e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio";
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 236, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata dal tribunale di Roma con l'ordinanza 29 gennaio 1972, in riferimento all'art. 13, ultimo comma, della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, primo comma, del codice di procedura penale, nel testo risultante dall'art. 2 del decreto - legge e della legge di conversione del 1970, sollevata dal tribunale di Genova con l'ordinanza 7 febbraio 1972, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13, ultimo comma, della Costituzione, e dal tribunale di Roma con l'ordinanza 29 gennaio 1972, in riferimento all'art. 13, ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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