Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1974

Corte cost., sent. 13 febbraio 1974, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/1974
Data di deposito
13 febbraio 1974
Data di decisione
5 febbraio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:33

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 1, legge n. 15 del 19 gennaio 1963
  • art. 67, comma 1, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935
  • art. 112, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 7045

Gli artt. 67, primo comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, 16, primo comma della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e 112, primo comma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui dispongono che l'azione per conseguire dalla INAIL la rendita per l'inabilita' permanente si prescrive nel termine triennale, non contrastano con il diritto dei lavoratori ad ottenere adeguati mezzi di vita in caso di infortunio o malattia, di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Invero questa Corte, in numerose decisioni, ha gia' affermato che tale norma costituzionale "attiene all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'infortunato, piuttosto che alle modalita' necessarie a conseguirli, a meno che esse siano tali da comprometterne il conseguimento", ed ha ritenuto pienamente legittime le regole con cui, nel rispetto degli altri precetti costituzionali, "viene condizionata l'insorgenza di dati diritti o di questi e' disciplinato l'esercizio" (sent. n. 10 del 1970 e n. 80 del 1971). Non sussiste qui l'illegittimita' denunciata posto che la norma impugnata nel sancire il termine triennale di prescrizione decorrente, di regola, dalla manifestazione della malattia professionale, assolve, nel contempo, a due esigenze facenti capo all'INAIL e all'assicurato: quella di mettere l'Istituto in condizioni di dar corso alla procedura di accertamento dell'indennizzabilita' della malattia professionale, poco tempo dopo che questa si sia in fatto manifestata, e quell'altra, propria dell'assicurato, di conseguire con prontezza le prestazioni, tra cui la rendita per inabilita' permanente. La disposizione, inoltre, costituisce applicazione del principio secondo cui la prescrizione e' un modo generale d'estinzione dei diritti, il quale, per l'esigenza di certezza che tocca qualunque diritto, opera anche nei confronti di quelli costituzionalmente garantiti (sent. n. 63 del 1966).

Massima n. 7046

Non sussiste violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, giacche' l'art. 2 proclama l'inderogabile valore di quei sommi beni che formano il patrimonio della persona umana, rimettendone la tutela specifica ad altre norme costituzionali o a leggi ordinarie: nella specie all'art. 38 della Costituzione che nulla dispone in tema di prescrizione (questione non espressamente prospettata dall'ordinanza di remissione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 67, primo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765,16, primo comma, della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recanti disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sollevata, in riferimento all'art 38, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza del tribunale di Caltanissetta in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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