Corte costituzionale
Sentenza n. 33/1974
Corte cost., sent. 13 febbraio 1974, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 33/1974
- Data di deposito
- 13 febbraio 1974
- Data di decisione
- 5 febbraio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:33
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 1, legge n. 15 del 19 gennaio 1963
- art. 67, comma 1, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935
- art. 112, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 7045
Gli artt. 67, primo comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, 16, primo comma della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e 112, primo comma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui dispongono che l'azione per conseguire dalla INAIL la rendita per l'inabilita' permanente si prescrive nel termine triennale, non contrastano con il diritto dei lavoratori ad ottenere adeguati mezzi di vita in caso di infortunio o malattia, di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Invero questa Corte, in numerose decisioni, ha gia' affermato che tale norma costituzionale "attiene all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'infortunato, piuttosto che alle modalita' necessarie a conseguirli, a meno che esse siano tali da comprometterne il conseguimento", ed ha ritenuto pienamente legittime le regole con cui, nel rispetto degli altri precetti costituzionali, "viene condizionata l'insorgenza di dati diritti o di questi e' disciplinato l'esercizio" (sent. n. 10 del 1970 e n. 80 del 1971). Non sussiste qui l'illegittimita' denunciata posto che la norma impugnata nel sancire il termine triennale di prescrizione decorrente, di regola, dalla manifestazione della malattia professionale, assolve, nel contempo, a due esigenze facenti capo all'INAIL e all'assicurato: quella di mettere l'Istituto in condizioni di dar corso alla procedura di accertamento dell'indennizzabilita' della malattia professionale, poco tempo dopo che questa si sia in fatto manifestata, e quell'altra, propria dell'assicurato, di conseguire con prontezza le prestazioni, tra cui la rendita per inabilita' permanente. La disposizione, inoltre, costituisce applicazione del principio secondo cui la prescrizione e' un modo generale d'estinzione dei diritti, il quale, per l'esigenza di certezza che tocca qualunque diritto, opera anche nei confronti di quelli costituzionalmente garantiti (sent. n. 63 del 1966).
Massima n. 7046
Non sussiste violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, giacche' l'art. 2 proclama l'inderogabile valore di quei sommi beni che formano il patrimonio della persona umana, rimettendone la tutela specifica ad altre norme costituzionali o a leggi ordinarie: nella specie all'art. 38 della Costituzione che nulla dispone in tema di prescrizione (questione non espressamente prospettata dall'ordinanza di remissione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 67, primo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765,16, primo comma, della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recanti disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sollevata, in riferimento all'art 38, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza del tribunale di Caltanissetta in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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