Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1974
Corte cost., sent. 13 febbraio 1974, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1974
- Data di deposito
- 13 febbraio 1974
- Data di decisione
- 5 febbraio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 31 dicembre 1971
- art. 40, comma 1, n.4, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
- art. 40, n.4, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
Parametri
Massime
Massima n. 7038
L'abrogazione con effetto ex nunc non dispensa la Corte dall'esaminare la questione di legittimita' costituzionale della norma abrogata, perche' essa trova ancora applicazione ai fatti intervenuti sino alla data di entrata in vigore della legge abrogativa. (Nella specie la questione e' stata proposta nei confronti dell'art. 40, comma primo, n. 4, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
Massima n. 7039
L'art. 40, n. 4, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, che esclude i portieri dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, interpretato in base a criteri logici e sistematici, contempla esclusivamente i portieri dipendenti da nuclei familiari o da altri ad essi equiparabili (tra cui, primieramente, i condomini di piu' famiglie proprietarie di uno stesso immobile) e non anche i portieri che prestano il loro servizio alle dipendenze di imprese o di singoli titolari di immobili concessi in locazione. Sulla base di tale interpretazione, deve escludersi che il citato art. 40, n. 4, contrasti con il principio di eguaglianza: se, infatti, la norma non comprende nella esenzione la categoria dei portieri dipendenti da imprese (rispetto ai quali il rischio della disoccupazione involontaria si prospetta in termini del tutto analoghi a quelli configurabili per tutti gli altri lavoratori dipendenti), la differenza di trattamento assicurativo tra le due categorie di portieri trova la sua giustificazione nel rischio parimenti differenziato che esse incontrano in ordine alla disoccupazione, essendo ovvio che tra i nuclei familiari e il portiere dello stabile si stabilisca un rapporto di personale conoscenza che rende meno probabili avventate risoluzioni del rapporto di lavoro.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma primo, n. 4, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, avente per oggetto "perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", questione proposta dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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