Corte costituzionale

Sentenza n. 299/1974

Corte cost., sent. 27 dicembre 1974, n. 299

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
299/1974
Data di deposito
27 dicembre 1974
Data di decisione
19 dicembre 1974
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:299

Norme oggetto del giudizio

  • circolare del ministero delle finanze del 13 febbraio 1974

Parametri

Massime

Massima n. 7564

Con la circolare 13 febbraio 1974 il Ministro per le finanze "in attesa dell'emanazione delle norme relative al coordinamento delle entrate tributarie della Regione siciliana con la nuova disciplina delle imposte sul reddito e della relativa riscossione", nell'esercizio di un suo autonomo potere ha dato pratica attuazione al disposto di una norma nazionale (art. 5 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) stabilendo che il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente deve essere fatto alla esattoria nella cui circoscrizione il sostituto d'imposta ha il domicilio fiscale e che i sostituti aventi tale domicilio fuori dal territorio della Sicilia e stabilimenti industriali e commerciali nell'Isola devono fare separate distinte di versamento per il personale degli stabilimenti siti nella Regione. Non sono fondati i motivi d'incostituzionalita', per contrasto con gli articoli 134 Cost. e 20 dello Statuto nonche' per violazione dei principi generali in tema di disapplicazione degli atti di amministrazione, formulati con ricorsi 19 aprile 1974 dalla Regione sul rilievo che l'Assessore regionale per le finanze con propria precedente circolare aveva gia' impartito diverse istruzioni nella stessa materia (invitando i sostituti d'imposta a versare le ritenute alle esattorie dell'Isola nella cui circoscrizione sono ubicati gli stabilimenti) e che il Governo avrebbe dovuto sollevare conflitto di attribuzione nei riguardi di detta circolare e non disporre la disapplicazione con le successive istruzioni ministeriali. La circolare ministeriale, infatti, non ha leso alcuna prerogativa statutaria regionale ed il fatto che contro l'atto assessoriale non sia stato sollevato conflitto non puo' importare acquiescenza a quanto con esso stabilito, ne' tampoco significare che dovesse ormai ritenersi preclusa la facolta' di impartire proprie autonome istruzioni sulla medesima materia.

Massima n. 7565

La circolare del Ministro per le finanze del 13 febbraio 1974 contenente disposizioni in materia di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dei dipendenti degli stabilimenti industriali e commerciali operanti in Sicilia, ma con sede legale fuori dal territorio dell'Isola, non viola l'art. 37 dello Statuto siciliano che riconosce alla Regione il potere di riscuotere direttamente l'imposta di ricchezza mobile gravante sulla quota del reddito prodotto dagli stabilimenti ed impianti che operano in Sicilia ma che hanno la sede d'imposta fuori del suo territorio, giacche' l'imposta alla quale si riferisce la circolare - relativa ai redditi di lavoro dei dipendenti dalle imprese - e' diversa da quella prevista dall'art. 37 dello Statuto, che ha invece ad oggetto l'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle imprese.

Massima n. 7566

L'imposta sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali operanti in Sicilia, ma con sede legale fuori del suo territorio non e' contemplata da alcuna norma tributaria, ma dall'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 contenente "norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria" che attribuisce agli organi regionali il potere di riscuoterla mediante iscrizioni a ruolo. Al pari dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle imprese, anche l'imposta sui redditi di lavoro dipendente e' stata soppressa a decorrere dal 1x gennaio 1974, per effetto dell'entrata in vigore della riforma tributaria che in suo luogo ha istituito l'imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597) la cui struttura e' completamente diversa giacche' alla formazione del reddito sul quale va calcolato il nuovo tributo concorrono ora tutti i cespiti di diversa origine che pervengono al soggetto passivo dell'imposizione, di talche' il reddito del suo lavoro, in origine autonomamente tassato, non ha piu' individuale rilevanza agli effetti fiscali. Correlativamente anche il preesistente sistema della riscossione mediante iscrizione a ruolo dell'imposta sostituita e' venuto a cessare. Non viola pertanto l'art. 7 del D.P.R. n. 1074 del 1965 la circolare del Ministro per le finanze 13 febbraio 1974 che, in tema di riscossione della nuova imposta, in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dispone che il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dei dipendenti da stabilimenti industriali e commerciali operanti in Sicilia, ma con sede legale dell'impresa fuori dal suo territorio deve essere fatto alla esattoria nella cui circoscrizione il sostituto d'imposta ha il domicilio fiscale.

Massima n. 7567

Con la istituzione, in sede di riforma tributaria generale, della nuova imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche in luogo della preesistente imposta sui redditi di lavoro dipendente il legislatore nazionale non ha inteso pregiudicare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana ne' sottrarre a quest'ultima l'imposta sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali che hanno stabilimenti ed impianti nell'Isola, prevista dall'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, tuttora in vigore, in quanto ha avvertito, in sede di delega, (art. 12 punto 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825) la necessita' di un coordinamento tra entrate tributarie siciliane e nuovo ordinamento tributario nazionale da effettuarsi con apposito decreto legislativo nel rispetto della procedura indicata dall'art. 43 dello Statuto. Non contrasta percio' con le indicate norme la circolare 13 febbraio 1974 con la quale il Ministro per le finanze - senza pregiudicare le soluzioni che potranno essere adottate in sede di coordinamento - ha disposto che i sostituti d'imposta con domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione, debbano fare separate distinte di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dei dipendenti da stabilimenti e impianti siti in Sicilia con la specifica annotazione che trattasi di ritenute relative a detto personale. Per effetto di questa istruzione e sulla base della disciplina dettata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in tema di versamenti diretti lo Stato, non appena avra' riscosso tali entrate dovra' immediatamente trasmettere il relativo importo alla Regione, onde evitare che questa abbia a subire pregiudizio nell'assolvimento delle sue funzioni nell'acquisizione di quanto ad essa dovuto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato impartire istruzioni circa il versamento diretto all'esattoria da parte dei sostituti di imposta che hanno il domicilio fiscale fuori del territorio della Sicilia delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dei dipendenti occupati presso gli stabilimenti industriali e commerciali in Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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