Corte costituzionale
Sentenza n. 28/1974
Corte cost., sent. 13 febbraio 1974, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 28/1974
- Data di deposito
- 13 febbraio 1974
- Data di decisione
- 5 febbraio 1974
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:28
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 7035
E' inammissibile, perche' irrilevante, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. Chiamato il giudice a decidere se un determinato comportamento del datore di lavoro sia suscettibile di una turbativa diretta o indiretta dell'interesse sindacale a difesa del quale, in conformita' del combinato disposto degli artt. 15 e 28 dello Statuto dei lavoratori, e' riconosciuta la legittimazione processuale del sindacato, e' ininfluente per il giudizio l'accertare o meno la legittimita' del provvedimento adottato dal datore di lavoro. Posto che esso fosse legittimo, cio' non escluderebbe che possa essere stato preso in funzione antisindacale; e, per converso, posto che esso fosse in se' illegittimo, cio' non sarebbe sufficiente a provare quel fine vietato dall'art. 28. La questione di legittimita' costituzionale concernente l'art. 10 dello Statuto nella parte in cui esclude il diritto dei lavoratori studenti universitari dai benefici previsti a favore degli altri studenti, risulta pertanto irrilevante ai fini del giudizio proposto dalla associazione sindacale a tutela degli interessi che ad essa fanno capo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), sollevata dal pretore di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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