Corte costituzionale

Sentenza n. 265/1974

Corte cost., sent. 27 novembre 1974, n. 265

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
265/1974
Data di deposito
27 novembre 1974
Data di decisione
21 novembre 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:265

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, legge n. 1860 del 31 dicembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 7500

Il giudizio di rilevanza e' di stretta competenza del giudice a quo e non e' suscettibile di sindacato in sede di giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, se sia stato adeguatamente motivato.

Massima n. 7501

Dovendosi desumere dal contesto di alcune ordinanze di rimessione di una questione di legittimita' per preteso eccesso di delega legislativa che una norma, non espressamente indicata fra quelle impugnate, e' stata tuttavia considerata come formante sostanzialmente oggetto della questione di legittimita' in connessione ed in relazione ai limiti della delega legislativa, la Corte, interpretando le ordinanze nell'unita' del loro effettivo contenuto, dichiara che la questione deve intendersi estesa nei confronti della norma suddetta.

Massima n. 7502

Una volta mutati con la legge delegante 13 luglio 1965, n. 871 i presupposti e la misura delle sanzioni previste dall'art. 28 legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per il caso di omessa osservanza dell'obbligo di denunzia di materiale radioattivo al Ministero dell'industria e commercio, sanzioni che la legge di delegazione individuava in pene piu' lievi, l'avere la legge delegata (art. 1 D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704) provveduto a regolare positivamente l'obbligo di denunzia, omettendo peraltro di disciplinarne l'aspetto sanzionatorio e facendo cosi' proprio implicitamente il sistema punitivo gia' contenuto nella legge del 1962, comporta un contrasto con l'espressa statuizione della legge delegante. Da tale distorsione nel rapporto di delegazione consegue l'illegittimita' costituzionale del citato art. 28 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze