Corte costituzionale
Sentenza n. 265/1974
Corte cost., sent. 27 novembre 1974, n. 265
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 265/1974
- Data di deposito
- 27 novembre 1974
- Data di decisione
- 21 novembre 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:265
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, legge n. 1860 del 31 dicembre 1962
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 7500
Il giudizio di rilevanza e' di stretta competenza del giudice a quo e non e' suscettibile di sindacato in sede di giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, se sia stato adeguatamente motivato.
Massima n. 7501
Dovendosi desumere dal contesto di alcune ordinanze di rimessione di una questione di legittimita' per preteso eccesso di delega legislativa che una norma, non espressamente indicata fra quelle impugnate, e' stata tuttavia considerata come formante sostanzialmente oggetto della questione di legittimita' in connessione ed in relazione ai limiti della delega legislativa, la Corte, interpretando le ordinanze nell'unita' del loro effettivo contenuto, dichiara che la questione deve intendersi estesa nei confronti della norma suddetta.
Massima n. 7502
Una volta mutati con la legge delegante 13 luglio 1965, n. 871 i presupposti e la misura delle sanzioni previste dall'art. 28 legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per il caso di omessa osservanza dell'obbligo di denunzia di materiale radioattivo al Ministero dell'industria e commercio, sanzioni che la legge di delegazione individuava in pene piu' lievi, l'avere la legge delegata (art. 1 D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704) provveduto a regolare positivamente l'obbligo di denunzia, omettendo peraltro di disciplinarne l'aspetto sanzionatorio e facendo cosi' proprio implicitamente il sistema punitivo gia' contenuto nella legge del 1962, comporta un contrasto con l'espressa statuizione della legge delegante. Da tale distorsione nel rapporto di delegazione consegue l'illegittimita' costituzionale del citato art. 28 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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