Corte costituzionale

Sentenza n. 258/1974

Corte cost., sent. 12 novembre 1974, n. 258

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
258/1974
Data di deposito
12 novembre 1974
Data di decisione
7 novembre 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:258

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 863 del 2 gennaio 1962
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 9 maggio 1961

Parametri

Massime

Massima n. 7479

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741, l'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 863, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8, terzo comma, del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959 (integrativo, per gli operai ed affini della provincia di Chieti, del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959) che impone agli imprenditori di accantonare presso la cassa edile di Chieti le percentuali dovute ai dipendenti per gratifica natalizia, ferie e festivita'; Si tratta infatti di norma che esulando dalla diretta disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento minimo retributivo, va oltre i limiti della delega legislativa. Cfr.: sentt. nn. 59 del 1964, 42, 101 e 156 del 1971, 185 del 1972.

Massima n. 7480

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741, l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 7 del contratto collettivo di lavoro 25 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese dell'industria edilizia ed affini della provincia di Padova, sul finanziamento della scuola professionale edile di quella citta'. Si tratta infatti di norma che, esulando dalla diretta disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento minimo retributivo, travalica i limiti della legge di delegazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 863 (Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Arezzo, Chieti, Modena e Potenza e del comune di Rimini e circondario), nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8, terzo comma, del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, per gli operai edili ed affini della provincia di Chieti;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n.902 (Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza), nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 7 del contratto collettivo di lavoro 25 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Padova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VTN CENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRT SAFULLI -

NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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