Corte costituzionale

Sentenza n. 255/1974

Corte cost., sent. 12 novembre 1974, n. 255

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
255/1974
Data di deposito
12 novembre 1974
Data di decisione
7 novembre 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:255

Norme oggetto del giudizio

  • art. 183, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 131, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 7469

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il diritto di difesa in ogni stato e grado del giudizio, proclamato nel secondo comma dell'art. 24 Cost., pur potendo variamente atteggiarsi in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimenti e dei superiori interessi di giustizia cui sono rispettivamente preordinate, deve essere garantito dalla legge in modo effettivo e adeguato alle circostanze.

Massima n. 7470

Non puo' dubitarsi - ed e' altresi' ripetutamente affermato dalla Corte (sent. n. 139 del 1967, sent. n. 34 del 1970) - che del diritto di difesa fa parte integrante il diritto dei soggetti, interessati ad impugnare determinati atti, di essere posti in grado di averne tempestiva conoscenza, cosi' da poter utilizzare nella loro interezza i termini legali di decadenza di volta in volta prestabiliti dalla legge per l'esperimento di gravame.

Massima n. 7471

Alle esigenze del diritto di difesa, ora assunte e tutelate a livello costituzionale, appare informato il codice di procedura vigente, nel quale - com'e' ben noto - e' regola generale che i termini decorrano dalla notificazione ed in talune particolari ipotesi nelle quali si e' ritenuto preferibile fare assegnamento sull'impulso di ufficio, anziche' sull'iniziativa di parte, dalla comunicazione disciplinata negli artt. 133 e 136: a tali principi derogandosi eccezionalmente, con forme lato sensu pubblicitarie solo quale extrema ratio, come quando si riveli impossibile portare l'atto a conoscenza del destinatario (affissione: art. 142 e 143) ovvero "la notificazione nei modi ordinari e' sommariamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficolta' di identificarli tutti" (notificazione per pubblici proclami, previa speciale autorizzazione e con particolari correttivi, a norma dell'art. 150).

Massima n. 7472

Nel raffronto tra notificazione ed affissione e' da sottolineare come l'affissione non possa considerarsi un'equipollente della notificazione, giacche', mentre questa tende al risultato di portare effettivamente l'atto nella sfera di conoscenza dei destinatari, ed e' regolata in modo di essere in grado, nella generalita' dei casi, di conseguirlo, l'affissione, in se' ed ancor piu' per le modalita' con cui suole in pratica avvenire, fa sorgere, a tutto concedere, una mera presunzione di conoscibilita', peraltro insuperabile, che e' cosa sostanzialmente diversa.

Massima n. 7473

La constatazione per cui l'affissione in se' ed ancor piu' per le modalita' con cui suole in pratica avvenire, fa sorgere - a differenza della notificazione - una mera presunzione di conoscibilita', peraltro insuperabile, che e' cosa sostanzialmente diversa dal portare effettivamente l'atto nella sfera di conoscenza dei destinatari, vale senza dubbio anche con riferimento alla ipotesi del primo comma dell'art. 183 della legge fallimentare e vale anzi a maggior ragione se si tiene conto della brevita' del termine stabilito per appellare dalla sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo: brevita' che ovviamente postula che i soggetti legittimati all'impugnativa (il debitore ed i creditori opponenti: soggetti, rigorosamente predeterminati) abbiano avuto sicura e tempestiva notizia della decisione pronunciata. Ne' ricorrono, nella specie in esame a giustificare siffatta deroga ai principi, quelle considerazioni ed esigenze oggettive, inerenti alla speciale procedura della legge fallimentare e ravvisabili in altri casi, previsti dalla legge medesima, in ordine ai quali la Corte ha avuto occasione altra volta di pronunciarsi in senso opposto. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 183, primo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare) nella parte in cui, per le parti costituite, fa decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, anziche' dalla data di ricezione della comunicazione della stessa.

Massima n. 7474

Pur dovendo l'affissione di cui all'art. 183 della legge fallimentare essere integrata dalla comunicazione prescritta, con norma di generale applicazione, dall'art. 133 cod. proc. civ., e' da riflettere che l'obbligo imposto dalla cancelleria di procedervi entro 5 giorni dal deposito della sentenza non e' poi sanzionato, ne' direttamente ne' indirettamente, e nell'interpretazione dominante in giurisprudenza non incide, comunque, sulla decorrenza del termine per appellare contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo, potendo persino accadere che questa sia comunicata dopo che la decadenza dall'impugnazione siasi gia' verificata. Per conseguenza, a prescindere dal problema di ordine concettuale, se la comunicazione possa considerarsi come spesso si ritiene, una forma abbreviata di notificazione, e sebbene - concernendo essa il solo dispositivo - ne derivi a carico degli interessati l'onere di prendere visione integrale della sentenza, puo' concludersi che nel sistema della legge fallimentare l'illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 183, per contrasto con l'art. 24 Cost. si accentra nella decorrenza del termine, dalla data incerta e mal nota dell'affissione, anziche' da quella della ricevuta comunicazione della cancelleria.

Massima n. 7475

Le stesse ragioni che sono poste a sostegno della illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 183 della legge fallimentare nella parte in cui per le parti costituite fa decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, anziche' dalla data di ricezione della comunicazione stessa, implicano, conseguenzialmente che la pronuncia di illegittimita' vada estesa a norma dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, ed egualmente in parte qua, all'ultimo comma dello stesso art. 183, nonche' all'art. 131, primo e terzo comma, disciplinante l'appello avverso la sentenza che omologa o respinge il concordato fallimentare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 183, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (così detta legge fallimentare), nella parte in cui, per le parti costituite, fa decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, anziché dalla data di ricezione della comunicazione della stessa;

b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, altresì, la illegittimità costituzionale derivata dell'ultimo comma del medesimo art. 183 e del primo e terzo comma dell'art. 131 del decreto predetto, nella parte in cui fanno decorrere dall'affissione i termini, rispettivamente, per ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello che decide in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato successivo, nonché per ricorrere in cassazione contro quest'ultima sentenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTI STA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VTNCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI -

NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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