Corte costituzionale

Sentenza n. 250/1974

Corte cost., sent. 23 luglio 1974, n. 250

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
250/1974
Data di deposito
23 luglio 1974
Data di decisione
10 luglio 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:250

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Provincia autonoma di Trento del 12 ottobre 1973

Parametri

  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 81, Costituzione

Massime

Massima n. 7460

Mentre l'assistenza sociale si concreta in prestazioni a favore di coloro che si trovano in condizione di bisogno, prescindendo da qualita' o situazioni personali, e non in specifiche prestazioni relative a settori qualificati, l'assistenza scolastica si concreta invece in prestazioni dirette particolarmente ad aiutare e potenziare la vita scolastica degli studenti nei suoi vari aspetti e forme per rendere possibile, agevolando ed incrementando la loro attivita' di studio, la loro preparazione e formazione. Pertanto, rientra nell'assistenza scolastica e non in quella sociale il c.d. "prestito d'onore", previsto dalla legge prov. Trento 12 ottobre 1973, perche' persegue le finalita', precise ed esclusive, di aiutare studenti con particolari capacita' intellettuali appositamente accertate, ed iscritti nelle scuole indicate dalla legge, ma bisognosi di mezzi finanziari per compiere i loro studi, a continuare l'attivita' scolastica sino al conseguimento del titolo cui aspirano.

Massima n. 7461

Le competenze legislative delle Regioni a Statuto speciale e delle Provincie autonome che di quelle Regioni fanno parte non incontrano solo i limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, ma anche quelli stabiliti dai rispettivi statuti. Pertanto e' da escludere che la Provincia di Trento abbia la facolta' di emanare norme legislative per rendere operante il disposto di cui all'art. 34 Cost. comprese provvidenze a favore di studenti universitari, posto che gli artt. 8, n. 27, e 9, n. 2, dello Statuto del Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, regolando l'assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le provincie hanno competenza legislativa, non contemplano ne' menzionano in alcun modo, e quindi implicitamente escludono l'istruzione universitaria. Di conseguenza, e' costituzionalmente illegittima - per contrasto con gli indicati articoli dello Statuto - la legge della Provincia di Trento approvata il 12 ottobre 1973, avente per oggetto "Prestito sull'onore" (riguardante la concessione da parte di enti pubblici o privati di un prestito a condizioni particolarmente favorevoli a studenti bisognosi per permettere loro di compiere gli studi, e che comporta l'esercizio della potesta' legislativa provinciale in materia di assistenza scolastica e non gia' di assistenza sociale), nelle parti in cui dispone concessioni di prestiti a favore di studenti iscritti a qualsiasi anno di un corso per il conseguimento di laurea.

Massima n. 7462

Posto che la legge della Provincia di Trento approvata il 12 ottobre 1973, avente per oggetto "Prestito sull'onore" (riguardante la concessione da parte di enti pubblici o privati di un prestito a condizioni particolarmente favorevoli a studenti bisognosi per permettere loro di compiere gli studi, e che comporta l'esercizio della potesta' legislativa provinciale in materia di assistenza scolastica e non gia' di assistenza sociale) prevede all'art. 12 che la disponibilita' di lire 1 miliardo - necessaria per fronteggiare gli oneri connessi ai suoi impegni di spesa - entra in funzione a carico degli esercizi finanziari successivi al 1974, rimangono scoperti gli oneri afferenti agli esercizi 1973 e 1974, anni per i quali essa dovrebbe gia' avere effetto (art. 11). Poiche' l'art. 7 della detta legge ponendo a carico della Provincia il pagamento annuo degli interessi del prestito contratto dagli studenti, posticipa necessariamente tale pagamento, ed essendo disposta l'entrata in vigore della stessa con l'anno scolastico 1973-74, l'onere a carico della Provincia non puo' avere quindi inizio che dall'esercizio finanziario 1974. Di conseguenza, essendo prevista la copertura finanziaria solo a decorrere dall'anno finanziario 1975, il pagamento posticipato degli interessi deve cominciare da tale data. Pertanto, e' costituzionalmente illegittima - per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. - la legge suindicata nelle parti in cui dispone impegni di spesa per il periodo anteriore all'1 gennaio 1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Provincia di Trento approvata dal Consiglio provinciale il 12 ottobre 1973 avente per oggetto "Prestito sull'onore" nelle parti in cui dispone concessioni di prestiti a favore di studenti iscritti a qualsiasi anno di un corso per il conseguimento di laurea e nelle parti in cui dispone impegni di spesa per il periodo anteriore al 10 gennaio 1974.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI-

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI-ENZO CA PALOZZA-

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI- GIULIO

GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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