Corte costituzionale
Sentenza n. 25/1974
Corte cost., sent. 13 febbraio 1974, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 25/1974
- Data di deposito
- 13 febbraio 1974
- Data di decisione
- 5 febbraio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:25
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 2, legge n. 144 del 2 marzo 1949
- art. 2237, comma 3, codice civile
- art. 2237, comma 2, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 7027
Le disposizioni di cui agli artt. 2237, secondo e terzo comma, cod. civ. e 10, comma secondo, legge 2 marzo 1949, n. 144 (approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni dei geometri), prevedono - tra l'altro - che il professionista puo' recedere dal contratto di prestazione d'opera intellettuale solo per giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al cliente, mentre quest'ultimo puo' porre fine al rapporto prescindendo dall'esistenza o meno di una giusta causa e di danni eventualmente cagionati all'altra parte, col semplice rimborso, in favore del prestatore d'opera delle spese sostenute e col pagamento del compenso per l'opera svolta. Questa disciplina differenziata non e' affatto arbitraria ed ingiustificata in quanto regola razionalmente situazioni diverse che necessariamente sorgono dalla natura stessa del contratto di prestazione d'opera intellettuale - che si basa sul carattere fiduciario del rapporto tra cliente e professionista - e sono a questo conseguenziali. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme succitate, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2237 del codice civile e dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dall'ordinanza del pretore di Postiglione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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