Corte costituzionale
Sentenza n. 242/1974
Corte cost., sent. 23 luglio 1974, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 242/1974
- Data di deposito
- 23 luglio 1974
- Data di decisione
- 10 luglio 1974
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:242
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1402 del 2 ottobre 1960
Parametri
Massime
Massima n. 7448
E' da ribadire che la efficacia erga omnes attribuita, con i decreti delegati emanati in attuazione della legge n. 741 del 1959, a contratti collettivi, non vale a conferire forza di legge alle clausole di essi contrastanti con norme imperative di legge o con precetti costituzionali. Di conseguenza, gli accertamenti da operarsi in proposito non danno luogo ad una questione di competenza della Corte costituzionale ma ad un problema di mera interpretazione rimessa, secondo i principi, al giudice ordinario. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402 (che ha reso efficace erga omnes il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 10 giugno 1952 per i piazzisti delle aziende industriali) nella parte relativa alla pretesa recezione nello stesso decreto, dell'art. 4, comma sesto, di detto contratto, che nello stabilire che e' facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto, si sarebbe posto in contrasto con le norme imperative dell'art. 2118 cod. civ.. Cfr.: sent. nn. 106 e 107 del 1962.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 ottobre 1960, 1402, impugnato in relazione all'art. 14, Gomma sesto, del contratto collettivo nazionale di lavoro 10 giugno 1952 per i viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali, in riferimento agli artt. 76 della Costituzione, 2118 del codice civile, 1 e 5 della legge 14 luglio 1959, n. 741, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE OCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO - CRISAFULLI -
NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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