Corte costituzionale
Sentenza n. 241/1974
Corte cost., sent. 23 luglio 1974, n. 241
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 241/1974
- Data di deposito
- 23 luglio 1974
- Data di decisione
- 10 luglio 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:241
Norme oggetto del giudizio
- art. 58, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
- art. 56, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
Parametri
Massime
Massima n. 7446
La disposizione dell'art. 58, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" che testualmente, in un inciso contenuto nella sua ultima parte, esclude qualsiasi gravame contro il decreto del Ministro per le finanze che provvede sul ricorso presentato avverso l'ordinanza con cui l'Intendente di finanza accerta l'esistenza di una violazione delle leggi finanziarie e determina l'ammontare della pena a carico del responsabile, contrasta con il principio costituzionale secondo cui "contro gli atti della pubblica Amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa", mentre, una volta "eliminato il predetto inciso, la discrezionalita' del cui esercizio la pubblica Amministrazione deve dar conto e' certamente sindacabile in sede di controllo giurisdizionale di legittimita'" (cfr. gia' in analoga fattispecie la sent. n. 141 del 1969). E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 58, primo comma, ultima parte, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie", limitatamente all'inciso "e contro di esso non e' ammesso alcun gravame".
Massima n. 7447
La disposizione dell'art. 56 c.p.v. della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" che si limita ad escludere il ricorso al Ministro per le finanze "contro le ordinanze relative a violazioni per le quali la pena pecuniaria stabilita dalla legge non sia superiore nel massimo a lire diecimila", nulla peraltro stabilisce in ordine alla possibilita' o meno di una tutela giurisdizionale nei casi considerati, per cui dal mero silenzio del legislatore non puo' fondatamente dedursi la esclusione della normale tutela che, in base ai principi del nostro ordinamento, specificamente ribaditi nell'art. 113 della Costituzione, deve ritenersi comunemente ammessa a garanzia del privato, nei confronti degli atti e provvedimenti amministrativi; in tal senso, percio', rettamente interpretata, la disposizione non appare viziata da illegittimita' costituzionale. Non e', pertanto fondata, nei sensi e nei limiti di cui sopra, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, secondo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" sollevata in riferimento all'art. 113 primo e secondo comma della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, primo comma, ultima parte, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie", limitatamente all'inciso "e contro di esso non è ammesso alcun gravame";
dichiara non fondata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Recanati con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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