Corte costituzionale

Sentenza n. 241/1974

Corte cost., sent. 23 luglio 1974, n. 241

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
241/1974
Data di deposito
23 luglio 1974
Data di decisione
10 luglio 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:241

Norme oggetto del giudizio

  • art. 58, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
  • art. 56, legge n. 4 del 7 gennaio 1929

Parametri

Massime

Massima n. 7446

La disposizione dell'art. 58, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" che testualmente, in un inciso contenuto nella sua ultima parte, esclude qualsiasi gravame contro il decreto del Ministro per le finanze che provvede sul ricorso presentato avverso l'ordinanza con cui l'Intendente di finanza accerta l'esistenza di una violazione delle leggi finanziarie e determina l'ammontare della pena a carico del responsabile, contrasta con il principio costituzionale secondo cui "contro gli atti della pubblica Amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa", mentre, una volta "eliminato il predetto inciso, la discrezionalita' del cui esercizio la pubblica Amministrazione deve dar conto e' certamente sindacabile in sede di controllo giurisdizionale di legittimita'" (cfr. gia' in analoga fattispecie la sent. n. 141 del 1969). E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 58, primo comma, ultima parte, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie", limitatamente all'inciso "e contro di esso non e' ammesso alcun gravame".

Massima n. 7447

La disposizione dell'art. 56 c.p.v. della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" che si limita ad escludere il ricorso al Ministro per le finanze "contro le ordinanze relative a violazioni per le quali la pena pecuniaria stabilita dalla legge non sia superiore nel massimo a lire diecimila", nulla peraltro stabilisce in ordine alla possibilita' o meno di una tutela giurisdizionale nei casi considerati, per cui dal mero silenzio del legislatore non puo' fondatamente dedursi la esclusione della normale tutela che, in base ai principi del nostro ordinamento, specificamente ribaditi nell'art. 113 della Costituzione, deve ritenersi comunemente ammessa a garanzia del privato, nei confronti degli atti e provvedimenti amministrativi; in tal senso, percio', rettamente interpretata, la disposizione non appare viziata da illegittimita' costituzionale. Non e', pertanto fondata, nei sensi e nei limiti di cui sopra, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, secondo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" sollevata in riferimento all'art. 113 primo e secondo comma della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, primo comma, ultima parte, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie", limitatamente all'inciso "e contro di esso non è ammesso alcun gravame";

dichiara non fondata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Recanati con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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