Corte costituzionale
Sentenza n. 240/1974
Corte cost., sent. 23 luglio 1974, n. 240
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 240/1974
- Data di deposito
- 23 luglio 1974
- Data di decisione
- 10 luglio 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:240
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 28 del 4 gennaio 1951
Parametri
Massime
Massima n. 7439
La disposizione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, recante "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma", subordinando esclusivamente al possesso di un particolare titolo scolastico professionale un insegnamento artistico, anche se esplicato nell'ambito meramente privato e senza tendere al riconoscimento di alcun valore legale dei risultati conseguiti, incide direttamente sulla liberta' professionale e viene altresi' a determinare, indirettamente, ingiustificate limitazioni alla liberta' di arte e scienza e del relativo insegnamento. E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, recante "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma".
Massima n. 7440
La liberta' di arte e scienza e quello del relativo insegnamento sono affermate congiuntamente, in unico contesto, dall'art. 33 della Costituzione, e sono, in realta', strettamente tra loro connesse, giacche' la seconda, anche se suscettibile di atteggiarsi diversamente in funzione dei diversi tipi e gradi di insegnamento, rappresenta pur sempre - massimamente nel campo dell'arte - quasi una prosecuzione ed espansione della prima.
Massima n. 7441
Anche a voler dare al principio dell'art. 33, primo comma, della Costituzione un'interpretazione restrittiva, riducendola cioe' al nucleo essenziale ed indefettibile di garanzia delle liberta' dei "contenuti" dell'insegnamento, ed a ritenere percio' ammissibile l'intervento statale di controllo quanto all'accertamento dei requisiti di idoneita' di coloro che intendano farne la loro professione, tale intervento, nei suoi due aspetti suscettibili eventualmente di presentarsi tra loro fusi e compenetrati di esame scolastico e di esame di abilitazione professionale.
Massima n. 7442
In tanto sarebbe compatibile con la liberta' costituzionale di insegnamento subordinare l'esercizio professionale privato a determinati requisiti di idoneita', in quanto il loro accertamento fosse frutto di una valutazione imparziale, operata da organi dello Stato, e da questo nominati, secondo modalita' prestabilite dall'ordinamento e tali da garantire l'eguale trattamento per tutti i candidati, indipendentemente dalla scuola da cui provengono nel che, precisamente, consistono le caratteristiche proprie e le finalita' istituzionali dell'esame di Stato, non a caso richiamato in Costituzione, nel quinto comma dell'art. 33, quasi a mediare fra loro i due principi in esso compresenti: liberta' di insegnamento e liberta' di scuola da un lato potere-dovere dello Stato di dettare norme generali sull'istruzione e di istituire scuole di ogni ordine e grado dall'altro.
Massima n. 7443
Come questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare, per l'esame di Stato relativo all'abilitazione professionale "non possono mancare norme circa le condizioni di ammissione, i programmi di esame e la struttura e funzione della commissione, e circa le garanzie per gli interessati" (sent. n. 43 del 1972).
Massima n. 7444
L'esame di diploma del corso di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza, pur adempiendo al duplice ruolo di esame scolastico e di esame di abilitazione professionale, non soddisfa alle indeclinabili esigenze proprie dell'esame di Stato cosi' nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma, come nella successiva legge di ratifica del 4 gennaio 1951, n. 28, sono completamente assenti, infatti, disposizioni concernenti i candidati privatisti, l'ammissione dei quali a sostenere l'esame risulta quindi abbandonata alla prassi mancando parimenti norme sulla composizione e nomina della Commissione esaminatrice nonche' sulle operazioni a questa demandate, mentre, quanto ai programmi, l'art. 13 del decreto del 1948 citato si limita a rinviare a provvedimenti da emanarsi dal Ministro per la pubblica istruzione e tali provvedimenti non sono, fra l'altro, mai intervenuti, per modo che, in linea di fatto valgono come programmi di esame per tutti i candidati, interni ed esterni, i programmi di insegnamento dei singoli corsi dell'Accademia Nazionale di danza, stabiliti a norma dell'art. 6 dalla "direttrice, sentito il collegio dei professori".
Massima n. 7445
L'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, per contrasto con il primo comma dell'art. 33 della Costituzione, nulla toglie, naturalmente, quando l'insegnamento privato della danza si estrinsechi nella forma di istituzioni scolastiche organizzate ed aperte a chiunque voglia ad esse iscriversi, ai poteri di vigilanza e di repressione spettanti allo Stato a tutela del buon costume, della salute e della pubblica fede.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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