Corte costituzionale

Sentenza n. 237/1974

Corte cost., sent. 17 luglio 1974, n. 237

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
237/1974
Data di deposito
17 luglio 1974
Data di decisione
9 luglio 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:237

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7436

Sebbene in via di principio la legge possa circoscrivere la legittimazione dei figli naturali entro l'ambito che, con valutazione discrezionale, sia ritenuto necessario per la salvaguardia dei membri della famiglia legittima, occorre tuttavia che le limitazioni non siano esorbitanti rispetto a tale scopo. Gli artt. 3 e 30 Cost. non sono violati dall'attuale disciplina della legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica per il fatto che questa sia consentita quando preesistano figli gia' legittimati per decreto e sia preclusa quando si tratti, invece, di figli legittimati per susseguente matrimonio. In quest'ultimo caso, infatti, essendo venuta in essere una famiglia legittima comprensiva del coniuge e dei figli, sussiste una tutela non diversa da quella propria dei figli nati legittimi. Peraltro, posto che il legislatore ha ritenuto che la tutela del coniuge che fa parte di quella stessa famiglia legittima sia sufficientemente assicurata condizionando al suo assenso la legittimazione, e' certamente irragionevole che la stessa disciplina non debba valere quando preesistano figli legittimi e maggiorenni, che, in quanto tali, hanno la capacita' di esprimere un valido assenso. L'art. 284, n. 2, cod. civ. e' pertanto illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che la legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica possa essere concessa quando, esistendo i soggetti ivi indicati, gli stessi siano maggiorenni e abbiano dato il loro assenso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 284, n. 2, del codice civile, nella parte in cui esclude che la legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica possa essere concessa quando, esistendo i soggetti ivi indicati, gli stessi siano maggiorenni e abbiano dato il loro assenso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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