Corte costituzionale
Sentenza n. 234/1974
Corte cost., sent. 17 luglio 1974, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 234/1974
- Data di deposito
- 17 luglio 1974
- Data di decisione
- 9 luglio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 104, regio decreto n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 104, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 7432
Il termine di 60 giorni, previsto dall'art. 104 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per l'impugnazione in via amministrativa delle deliberazioni con cui l'INAIL provvede circa la corresponsione delle prestazioni assicurative di propria competenza, si inserisce in una procedura amministrativa preliminare a quella giudiziaria, dettata in funzione del raggiungimento di uno scopo di interesse pubblico, cioe' rendere possibile la sollecita ed economica soluzione delle controversie; il che si risolve, altresi', in un vantaggio per coloro cui fa carico l'osservanza del termine stesso, anche se, come sanzione, e' prevista la decadenza dall'azione giudiziaria. Pertanto, poiche' la congruita' di un termine va valutata sia in rapporto all'interesse di chi e' obbligato a rispettarlo, sia in rapporto alla funzione assegnatagli nell'ordinamento giuridico, col solo limite della necessaria ragionevole giustificazione della sua breve durata in riferimento ai cennati elementi, e sempreche' resti garantita l'effettiva possibilita' di esercizio del diritto cui si riferisce, la scelta della durata di 60 giorni per il termine "de quo" appare razionale, e cio' anche in relazione a quelle che sono le comuni valutazioni circa l'idoneita' di un prefissato limite di tempo a consentire il compimento di determinate attivita' processuali. E' conseguentemente infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 104 del D.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata sotto il profilo della eccessiva brevita' del termine ivi sancito della pretesa conseguente violazione della garanzia dei mezzi di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita', vecchiaia e disoccupazione involontaria, apportata a favore dei lavoratori dall'art. 38 della Costituzione.
Massima n. 7433
Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 104 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per l'ipugnazione preliminare in via amministrativa delle deliberazioni con cui l'INAIL provvede circa la corresponsione delle prestazioni assicurative di propria competenza, assistito dalla preclusione dell'azione giudiziaria in caso di inosservanza, e' di "decadenza" mentre il termine di tre anni per la proposizione dell'azione giudiziaria e' di "prescrizione", e non e' quindi comparabile col primo. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del menzionato art. 104 D.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata sotto il profilo della pretesa violazione che la assunta sproporzione fra i termini suddetti porrebbe in essere in relazione alla garanzia dei mezzi di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita', vecchiaia e disoccupazione involontaria apprestata in favore dei lavoratori dall'art. 38 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, con ordinanza di cui in epigrafe, dal tribunale di Padova, in riferimento all'art.38, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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