Corte costituzionale

Sentenza n. 234/1974

Corte cost., sent. 17 luglio 1974, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
234/1974
Data di deposito
17 luglio 1974
Data di decisione
9 luglio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:234

Norme oggetto del giudizio

  • art. 104, regio decreto n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 104, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 7432

Il termine di 60 giorni, previsto dall'art. 104 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per l'impugnazione in via amministrativa delle deliberazioni con cui l'INAIL provvede circa la corresponsione delle prestazioni assicurative di propria competenza, si inserisce in una procedura amministrativa preliminare a quella giudiziaria, dettata in funzione del raggiungimento di uno scopo di interesse pubblico, cioe' rendere possibile la sollecita ed economica soluzione delle controversie; il che si risolve, altresi', in un vantaggio per coloro cui fa carico l'osservanza del termine stesso, anche se, come sanzione, e' prevista la decadenza dall'azione giudiziaria. Pertanto, poiche' la congruita' di un termine va valutata sia in rapporto all'interesse di chi e' obbligato a rispettarlo, sia in rapporto alla funzione assegnatagli nell'ordinamento giuridico, col solo limite della necessaria ragionevole giustificazione della sua breve durata in riferimento ai cennati elementi, e sempreche' resti garantita l'effettiva possibilita' di esercizio del diritto cui si riferisce, la scelta della durata di 60 giorni per il termine "de quo" appare razionale, e cio' anche in relazione a quelle che sono le comuni valutazioni circa l'idoneita' di un prefissato limite di tempo a consentire il compimento di determinate attivita' processuali. E' conseguentemente infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 104 del D.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata sotto il profilo della eccessiva brevita' del termine ivi sancito della pretesa conseguente violazione della garanzia dei mezzi di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita', vecchiaia e disoccupazione involontaria, apportata a favore dei lavoratori dall'art. 38 della Costituzione.

Massima n. 7433

Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 104 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per l'ipugnazione preliminare in via amministrativa delle deliberazioni con cui l'INAIL provvede circa la corresponsione delle prestazioni assicurative di propria competenza, assistito dalla preclusione dell'azione giudiziaria in caso di inosservanza, e' di "decadenza" mentre il termine di tre anni per la proposizione dell'azione giudiziaria e' di "prescrizione", e non e' quindi comparabile col primo. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del menzionato art. 104 D.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata sotto il profilo della pretesa violazione che la assunta sproporzione fra i termini suddetti porrebbe in essere in relazione alla garanzia dei mezzi di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita', vecchiaia e disoccupazione involontaria apprestata in favore dei lavoratori dall'art. 38 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, con ordinanza di cui in epigrafe, dal tribunale di Padova, in riferimento all'art.38, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze