Corte costituzionale
Sentenza n. 221/1974
Corte cost., sent. 9 luglio 1974, n. 221
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 221/1974
- Data di deposito
- 9 luglio 1974
- Data di decisione
- 27 giugno 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:221
Norme oggetto del giudizio
- art. 76, legge n. 648 del 10 agosto 1950
- art. 69, legge n. 313 del 18 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 7403
E' illegittimo per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, numero 648, nella parte in cui condizionava - prima dell'entrata in vigore dell'art. 69 della legge 18 marzo 1968, n. 313 - il diritto alla pensione indiretta di guerra della madre vedova risposatasi, al fatto che le seconde nozze fossero state anteriori alla morte del figlio. Invero la legislazione pensionistica di guerra ricollega il diritto a pensione della madre del caduto al venir meno dei necessari mezzi di assistenza che il figlio prestava al momento della morte, o che sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare in qualsiasi momento futuro. Posto dunque che dette condizioni sono oggettivamente determinanti, e possono concorrere nei confronti della madre vedova passata a seconde nozze prescindendo del tutto dalla data del nuovo matrimonio - che appare indifferente - nessuna razionale giustificazione riesce a scorgersi nella previsione della norma impugnata che nega il diritto alla pensione di guerra alla vedova risposatasi successivamente alla morte del figlio caduto. Di tale incongruenza si e' reso conto il legislatore, che, con la legge 18 marzo 1968, n 313, nel riordinare la materia, ha soppresso la discriminazione denunziata.
Massima n. 7404
Non fondata e' per contro l'altra questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Corte dei conti. L'art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 e il corrispondente art. 69, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, che subordinano solo per la madre, e non anche per il padre, il diritto alla pensione indiretta di guerra alla inabilita' a proficuo lavoro dell'altro coniuge non contrastano col principio di uguaglianza. Ed invero, poiche' per la concessione della pensione al padre che non abbia raggiunto l'eta' avanzata stabilita dalla legge e' richiesta la condizione che egli sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro e tale condizione non e' invece prescritta per la madre vedova (artt. 71, lett. a e b, della legge n. 648 del 1950 e 64, lett. a e b, della legge n. 313 del 1968), appare razionale la norma che subordina soltanto per quest'ultima e non anche per il primo la conservazione del diritto a pensione alla inabilita' a proficuo lavoro del coniuge sposato in seconde nozze.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non riconosce il diritto alla pensione indiretta di guerra alla madre passata a nuove nozze successivamente alla morte del figlio;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, ultimo comma, della citata legge n. 648 del 1950 e del corrispondente art. 69, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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