Corte costituzionale
Sentenza n. 216/1974
Corte cost., sent. 9 luglio 1974, n. 216
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 216/1974
- Data di deposito
- 9 luglio 1974
- Data di decisione
- 27 giugno 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:216
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7387
L'art. 542, secondo comma, del codice penale, il quale dispone che e' irrevocabile la querela proposta per i delitti contro la liberta' sessuale, non e' in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia perche' la fattispecie legislativa risulta oggettivamente differenziata dai casi in cui la remissione della querela e' ordinariamente ammessa, sia perche' la irrevocabilita' trova, nel caso di specie, una adeguata e logica giustificazione nel rilevante interesse pubblico alla repressione di questo tipo di reati.
Massima n. 7388
La deroga del principio generale della perseguibilita' d'ufficio dei reati risponde a differenti esigenze e a diversi criteri di politica criminale. nella maggior parte dei casi, la perseguibilita' a querela della persona offesa e' stata prevista per reati di lieve entita', in considerazione della tenuita' dell'interesse pubblico all'esercizio dell'azione penale; in altri casi, invece, come nei delitti contro la liberta' sessuale, il legislatore, nonostante la sussistenza di un rilevante interesse pubblico, ha ritenuto di lasciare al soggetto passivo, in ordine a fatti che lo toccano profondamente nella vita privata, la valutazione della opportunita' del procedimento giurisdizionale.
Massima n. 7389
La ragione di riservatezza, alla cui tutela e' stata sacrificata l'iniziativa pubblica dell'azione punitiva, viene meno quando, in seguito alla proposizione della querela, il fatto acquista un carattere di pubblicita' che prima non aveva. Ne' rileva la circostanza che tale pubblicita' si verifichi per gradi e con intensita' variabile, perche' cio' che conta e' il contributo alla conoscenza del fatto che la parte offesa e' costretta a fornire se non vuole rinunciare alla punizione del colpevole.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, sollevata con ordinanza del 6 giugno 1972 dal pretore di Siracusa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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