Corte costituzionale
Sentenza n. 212/1974
Corte cost., sent. 9 luglio 1974, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 212/1974
- Data di deposito
- 9 luglio 1974
- Data di decisione
- 27 giugno 1974
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:212
Norme oggetto del giudizio
- art. 497, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 7382
L'art. 497, primo comma cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, non prevede come legittimo impedimento della comparizione all'udienza la detenzione all'estero, pone in essere un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi dello stato di detenzione in Italia dell'imputato, che di per se' non e' causa impeditiva della comparizione in giudizio, perche' questa resta egualmente possibile attraverso il mezzo della traduzione. La disposizione e', pertanto, costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 Cost., restando assorbiti i profili concernenti la violazione degli artt. 24 e 27 della Costituzione.
Massima n. 7383
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 497, terzo comma, cod. proc. pen., sulla prova del legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza, per quanto riguarda le parole "Tale valutazione non puo' formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione", perche' nell'ordinanza non vi e' alcuna motivazione sulla rilevanza, ne' sono stati precisati i termini in cui il giudice intende prospettare la questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 497, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede come legittimo impedimento della comparizione all'udienza la detenzione all'estero;
b) l'inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 497, terzo comma, dello stesso codice, per quanto riguarda le parole "Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva, né motivo di impugnazione", sollevata dal tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI-
LUIGI OGGIONT ANGELO DE MARCO ERCOLE
ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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