Corte costituzionale

Sentenza n. 212/1974

Corte cost., sent. 9 luglio 1974, n. 212

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
212/1974
Data di deposito
9 luglio 1974
Data di decisione
27 giugno 1974
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:212

Norme oggetto del giudizio

  • art. 497, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 7382

L'art. 497, primo comma cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, non prevede come legittimo impedimento della comparizione all'udienza la detenzione all'estero, pone in essere un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi dello stato di detenzione in Italia dell'imputato, che di per se' non e' causa impeditiva della comparizione in giudizio, perche' questa resta egualmente possibile attraverso il mezzo della traduzione. La disposizione e', pertanto, costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 Cost., restando assorbiti i profili concernenti la violazione degli artt. 24 e 27 della Costituzione.

Massima n. 7383

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 497, terzo comma, cod. proc. pen., sulla prova del legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza, per quanto riguarda le parole "Tale valutazione non puo' formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione", perche' nell'ordinanza non vi e' alcuna motivazione sulla rilevanza, ne' sono stati precisati i termini in cui il giudice intende prospettare la questione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 497, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede come legittimo impedimento della comparizione all'udienza la detenzione all'estero;

b) l'inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 497, terzo comma, dello stesso codice, per quanto riguarda le parole "Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva, né motivo di impugnazione", sollevata dal tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI-

LUIGI OGGIONT ANGELO DE MARCO ERCOLE

ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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