Corte costituzionale
Sentenza n. 207/1974
Corte cost., sent. 4 luglio 1974, n. 207
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 207/1974
- Data di deposito
- 4 luglio 1974
- Data di decisione
- 27 giugno 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:207
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7377
L'istituto dell'oblazione - che l'art. 162 cod. pen. prevede quale causa di estinzione delle contravvenzioni per le quali la legge commina solo l'ammenda - non si fonda sul requisito soggettivo della solvibilita' ma sull'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, e su quello del contravventore di evitare il procedimento penale e la condanna con tutte le conseguenze di essa. Poiche' a seguito del commesso reato il contravventore deve in ogni caso subire la pena pecuniaria, il legislatore concede di avvalersi di un istituto che gli consente un minore sacrificio economico, ed in siffatta situazione perde qualsiasi rilievo l'abbienza o non abbienza di chi, avendo violato la legge penale, deve sopportarne inderogabilmente le conseguenze. La disparita' di trattamento non e' quindi creata dall'istituto dell'oblazione e non sarebbe eliminata dalla dichiarazione di illegittimita' di esso, poiche' in tal caso tutti, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, sarebbero egualmente soggetti al procedimento penale ordinario e l'insolvente subirebbe la conversione (di cui e' stata riconosciuta la conformita' alla Costituzione) della pena pecuniaria in detentiva. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 162 cit., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., assumendo che detto istituto, basandosi esclusivamente sulle condizioni economiche del contravventore, violerebbe il principio di eguaglianza in quanto l'imputato che non ha i mezzi per effettuare l'oblazione sarebbe costretto a subire il procedimento penale con tutte le conseguenze che esso comporta, ivi compresa la conversione della pena pecuniaria in detentiva. Cfr.: sent. n. 29 del 1962.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze del 19 gennaio e del 19 maggio 1972 dei pretori di Egna e di Orvieto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze