Corte costituzionale

Sentenza n. 200/1974

Corte cost., sent. 4 luglio 1974, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
200/1974
Data di deposito
4 luglio 1974
Data di decisione
27 giugno 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:200

Norme oggetto del giudizio

  • art. 304-bis, codice di procedura penale 1930
  • art. 304-quater, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 7363

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 bis, Cod. proc. pen., nella parte in cui esclude l'assistenza dei difensori delle parti agli interrogatori dei testimoni resi in istruttoria, sollevata in relazione all'art. 24 Cost. e gia' dichiarata infondata, per quanto riguarda i difensori dell'imputato, con la sent. n. 63 del 1972 e, per quanto riguarda il particolare aspetto concernente il preteso svantaggio in cui l'imputato verrebbe a trovarsi nei confronti della parte civile, il cui difensore puo' assistere all'interrogatorio dell'imputato stesso senza che, reciprocamente il difensore di quest'ultimo goda di analoga facolta' nei confronti della parte civile, con la sent. n. 146 del 1973. Non risultano invero addotti nella specie argomenti nuovi o tali da indurre la Corte a discostarsi dalle predette decisioni, anche per quanto riguarda i difensori delle parti diverse dall'imputato, nei cui confronti sono validi gli argomenti contenuti nella sopra richiamata decisione.

Massima n. 7364

L'art. 304 quater, Cod. proc. pen., secondo cui e' consentito il deposito dei verbali degli interrogatori dei testi assunti in istruttoria entro i cinque giorni dal conferimento, a differenza di quanto invece previsto per gli altri atti ivi tassativamente elencati, non comporta lesione dei diritti della difesa dell'imputato. Devono invero ritenersi operanti anche rispetto al regime del deposito dei verbali testimoniali istruttori i limiti riconosciuti all'intervento della difesa in relazione all'espletamento di tale mezzo istruttorio, con la sent. n. 63 del 1972, i quali escludono che il rispetto dell'art. 24 Cost. esiga l'intervento della difesa per quanto riguarda le prove testimoniali in sede istruttoria. E' pertanto infondata la questione sollevata, sotto il detto profilo, contro l'art. 304 quater, Cod. proc. pen., in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente ai difensori delle parti di assistere all'assunzione di testimoni in istruttoria, sollevata con l'ordinanza in data 4 marzo 1972 dal giudice istruttore presso il tribunale di Ascoli Piceno, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il deposito in cancelleria dei verbali delle prove testimoniali assunte in istruttoria, sollevata con l'ordinanza suddetta in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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