Corte costituzionale

Sentenza n. 192/1974

Corte cost., sent. 26 giugno 1974, n. 192

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
192/1974
Data di deposito
26 giugno 1974
Data di decisione
14 giugno 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:192

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7353

Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 341 Cod. pen. (oltraggio a pubblico ufficiale) in riferimento all'art. 3 della Costituzione trattandosi di questione identica a quella gia' esaminata e decisa, nel senso della non fondatezza, con sentenza n. 165 del 1972 e, nel senso della manifesta infondatezza, con ordinanza n. 61 del 1973, i cui principi vanno confermati non essendo state prospettate nuove e diverse argomentazioni che inducano la Corte a mutare avviso.

Massima n. 7354

A fronte della formulazione dell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429 concernente "l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private" - giusta la quale "tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali" l'offesa rivolta ad un dipendente qualsiasi delle ferrovie integra la fattispecie criminosa dell'oltraggio, prevista e punita dall'art. 341 cod. pen., restando preclusa ogni indagine e valutazione da parte del giudice diretta a stabilire se l'attivita' in concreto affidata al dipendente abbia le caratteristiche tipiche di una pubblica funzione o non piuttosto quelli diverse di un pubblico servizio.

Massima n. 7355

Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto col principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., della disposizione contenuta nell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, giusta la quale "tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali" in quanto tale norma pone in essere una ingiustificata disparita' di trattamento tra gli addetti alle ferrovie dello Stato, la cui offesa, a prescindere dal genere di attivita' svolta e' sempre piu' severamente punita ai sensi dell'art. 341 c.p., e i dipendenti delle altre amministrazioni la cui offesa e' diversamente punita a seconda che l'attivita' da essi esercitata si qualifichi come pubblica funzione o pubblico servizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata dal pretore di Avigliana con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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