Corte costituzionale
Sentenza n. 192/1974
Corte cost., sent. 26 giugno 1974, n. 192
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 192/1974
- Data di deposito
- 26 giugno 1974
- Data di decisione
- 14 giugno 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:192
Norme oggetto del giudizio
- art. 341, codice penale
- art. 56, legge n. 429 del 7 luglio 1907
Parametri
Massime
Massima n. 7353
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 341 Cod. pen. (oltraggio a pubblico ufficiale) in riferimento all'art. 3 della Costituzione trattandosi di questione identica a quella gia' esaminata e decisa, nel senso della non fondatezza, con sentenza n. 165 del 1972 e, nel senso della manifesta infondatezza, con ordinanza n. 61 del 1973, i cui principi vanno confermati non essendo state prospettate nuove e diverse argomentazioni che inducano la Corte a mutare avviso.
Massima n. 7354
A fronte della formulazione dell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429 concernente "l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private" - giusta la quale "tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali" l'offesa rivolta ad un dipendente qualsiasi delle ferrovie integra la fattispecie criminosa dell'oltraggio, prevista e punita dall'art. 341 cod. pen., restando preclusa ogni indagine e valutazione da parte del giudice diretta a stabilire se l'attivita' in concreto affidata al dipendente abbia le caratteristiche tipiche di una pubblica funzione o non piuttosto quelli diverse di un pubblico servizio.
Massima n. 7355
Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto col principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., della disposizione contenuta nell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, giusta la quale "tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali" in quanto tale norma pone in essere una ingiustificata disparita' di trattamento tra gli addetti alle ferrovie dello Stato, la cui offesa, a prescindere dal genere di attivita' svolta e' sempre piu' severamente punita ai sensi dell'art. 341 c.p., e i dipendenti delle altre amministrazioni la cui offesa e' diversamente punita a seconda che l'attivita' da essi esercitata si qualifichi come pubblica funzione o pubblico servizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata dal pretore di Avigliana con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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