Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1974

Corte cost., sent. 26 giugno 1974, n. 189

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
189/1974
Data di deposito
26 giugno 1974
Data di decisione
14 giugno 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:189

Norme oggetto del giudizio

  • art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 32, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 settembre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 7348

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 38, lett. e del testo unico sulle imposte dirette approvato col D. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui esonera il messo notificatore dall'obbligo di inviare la lettera raccomandata al contribuente in tutti i casi in cui la notificazione non e' fatta in mani proprie del destinatario. Ed invero l'omissione di una formalita' di semplice esecuzione, come la spedizione di una lettera raccomandata a un indirizzo gia' noto, non trova una giustificazione razionale e compromette, almeno potenzialmente, il diritto di difesa del contribuente. La dichiarazione di legittimita' non puo', tuttavia, colpire quella parte della disposizione enunciata nelle parole "compreso quello (e cioe' il caso) previsto dalla lettera f", che si riferisce alla ipotesi in cui, nel Comune ove deve eseguirsi la notificazione, non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente.

Massima n. 7349

Gli "avvisi e gli altri atti" da notificarsi ai sensi dell'art. 38 del T. U. sulle imposte dirette, approvato con D. P. R. 29 gennaio 1958 n. 645, pur essendo relativi al procedimento amministrativo tributario, danno luogo all'apertura di termini entro i quali, a pena di decadenza, il contribuente e' tenuto ad espletare iniziative per la tutela di suoi diritti soggettivi. Pertanto, la limitazione contenuta nella lett. e del citato art. 38, in tema di notificazioni al contribuente, e' in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Massima n. 7350

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 32 lett. c) del D. P. R. 26 settembre 1972, n. 636 (relativo alla revisione della disciplina del contenzioso tributario) che riproduce la norma dell'art. 38 lett. e) del T. U. sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, dichiarato illegittimo per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 38, lettera e, esclusa la parte enunciata con le parole "compreso quello previsto dalla lettera f", del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato col d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;

dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 32, lettera c, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, contenente "Revisione della disciplina del contenzioso tributario".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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