Corte costituzionale
Sentenza n. 187/1974
Corte cost., sent. 26 giugno 1974, n. 187
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 187/1974
- Data di deposito
- 26 giugno 1974
- Data di decisione
- 14 giugno 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:187
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7345
Se e' indubbio che il principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, sancito dall'art. 29 Cost., esige che ad esso si adegui e si informi anche il regime positivo dei rapporti patrimoniali e che la disciplina risultante dalla disposizione di cui all'art. 215 cod. civ. puo' dar luogo a situazioni di inadeguata tutela giuridica (per la mancata previsione di un regime patrimoniale che tenga conto dei diritti di una donna che abbia dedicato la sua attivita' esclusivamente all'adempimento dei doveri di moglie e di madre), e' non meno incontestabile che il potere di ovviare a tali inconvenienti e di colmare tali lacune, per le complesse e radicali riforme ed i necessari adattamenti del sistema, che cio' comporta, spetta esclusivamente al legislatore. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 215 cit. (il quale non prevede che la comunione incidentale degli acquisti dei beni sia presunta tra i coniugi), sollevata - in riferimento all'art. 29 Cost. - in base alla considerazione che la moglie non esplicante un'attivita' professionale autonoma sarebbe priva di una tutela adeguata poiche', ove non sia stata espressamente stipulata - nelle forme previste dall'art. 162 cod. civ. - la comunione dei beni, essa, in caso di separazione personale, si troverebbe nell'impossibilita' di far valere i propri diritti sulla casa coniugale e in genere sui beni acquistati dal marito durante il matrimonio con i proventi del lavoro e del risparmio comune.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice civile sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 29 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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