Corte costituzionale
Sentenza n. 185/1974
Corte cost., sent. 26 giugno 1974, n. 185
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 185/1974
- Data di deposito
- 26 giugno 1974
- Data di decisione
- 14 giugno 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:185
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 1044 del 20 ottobre 1954
Parametri
Massime
Massima n. 7342
L'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che detta disposizione per l'accertamento automatico dei valori dei fondi rustici acquistati mortis causa ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, fa opportuna distinzione tra fondi, gia' censiti a nuovo catasto alla data di riferimento 1 luglio 1946-31 marzo 1947, il cui valore - gia' congruamente determinato in sede di applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con D.L.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 143 - va semplicemente aggiornato con il coefficiente monetario di rivalutazione stabilito ogni anno dalla Commissione censuaria centrale ed approvato con decreto del Ministro per le finanze (comma primo) e fondi, passati a nuovo catasto in epoca successiva alla citata data di riferimento, il cui valore - non potuto all'epoca calcolare con pari esattezza per mancanza o incompletezza dei dati di superficie e classamento - prima di essere rivalutato con il coefficiente annuale di aggiornamento, dev'essere anzitutto perequato mediante l'applicazione di nuovi coefficienti che vengono direttamente stabiliti una tantum e con riferimento al medesimo periodo 1 luglio 1946 - 31 marzo 1947 dalla Commissione censuaria centrale (comma secondo).
Massima n. 7343
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, in riferimento all'art. 3 Cost. sollevata sul rilievo che la norma detterebbe due diversi criteri di valutazione automatica a seconda della data della loro iscrizione nel nuovo catasto (anteriore o posteriore al periodo 1 luglio 1946 - 31 marzo 1947 preso in considerazione per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio) giacche' il coefficiente di rivalutazione monetaria annualmente determinato a norma del primo comma e' coefficiente fisso ed unico che serve ad aggiornare indistintamente il valore di tutti i terreni qualunque sia la data della loro iscrizione nel nuovo catasto e si applica percio' sia al valore dei fondi determinato in sede di istituzione dell'imposta patrimoniale del 1947 per terreni che a tale data gia' risultavano nel nuovo catasto, sia al valore dei fondi perequato a norma del comma secondo direttamente dalla Commissione censuaria centrale, sempre con riferimento al 1947, per terreni passati a nuovo catasto successivamente a tale data. Interpretata ed applicata dall'Amministrazione finanziaria nei termini corretti sopra precisati la norma assicura identita' di trattamento nella determinazione del valore dei fondi rustici agli effetti dell'imposta di successione tra proprietari di terreni gia' censiti a nuovo catasto all'epoca d'istituzione dell'imposta straordinaria sul patrimonio e proprietari di terreni passati a nuovo catasto successivamente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. l, comma secondo, della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, contenente "Modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione", sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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