Corte costituzionale
Sentenza n. 173/1974
Corte cost., sent. 19 giugno 1974, n. 173
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 173/1974
- Data di deposito
- 19 giugno 1974
- Data di decisione
- 12 giugno 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:173
Norme oggetto del giudizio
- art. 41, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 7316
L'art. 41 T.U. di p.s.r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (il quale autorizza gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a procedere immediatamente a perquisizione e sequestro ove abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni, o materie esplodenti non denunziate o comunque abusivamente detenute) si inquadra pienamente nell'ambito della speciale procedura d'urgenza richiamata dal secondo comma dell'art. 14 della Costituzione e, per quanto concerne le perquisizioni, trova un'ulteriore conferma della propria legittimita' nel collegamento col fine della tutela della pubblica incolumita' espressamente contemplato nel terzo comma del gia' citato art. 14. Anche nelle ipotesi contemplate dall'art. 41 t.u. di p.s. (che va considerato nel contesto della normativa del codice di procedura penale concernente le funzioni della polizia giudiziaria e la subordinazione di essa al Procuratore generale e al Procuratore della Repubblica nell'ambito delle rispettive competenze) gli ufficiali ed agenti procedenti sono tenuti ai sensi degli artt. 224 e 227 c. p. p. , a verbalizzare tutte le operazioni compiute e a trasmettere, entro le quarantotto ore successive, all'Autorita' giudiziaria - per convalida - il processo verbale con la specifica enunciazione del motivo per il quale la perquisizione e' stata eseguita, anche se con esito negativo. Gli obblighi di documentazione e gli adempimenti prescritti dall'art. 224 c.p.p. (il cui testo va interpretato alla luce del combinato disposto degli artt. 13, terzo comma, e 14, secondo comma, della Costituzione), per quanto testualmente riferiti alla sola perquisizione, non possono non riguardare anche l'eventuale sequestro delle cose rinvenute nel corso della medesima. Resta cosi' confermata, anche sotto tale ulteriore profilo, la piena compatibilita' della disposizione impugnata con l'art. 14 della Costituzione. Il che vale ad escludere, altresi', l'esistenza di ogni contrasto con gli artt. 2 e 13 Cost., posto che le questioni, nei termini in cui sono state prospettate, riguardano esclusivamente la tutela del domicilio e non incidono sugli altri aspetti della tutela della liberta' personale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), sollevate in riferimento agli artt. 2, 13 e 14 della Costituzione, dal pretore di Feltre con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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