Corte costituzionale

Sentenza n. 173/1974

Corte cost., sent. 19 giugno 1974, n. 173

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
173/1974
Data di deposito
19 giugno 1974
Data di decisione
12 giugno 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:173

Norme oggetto del giudizio

  • art. 41, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 7316

L'art. 41 T.U. di p.s.r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (il quale autorizza gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a procedere immediatamente a perquisizione e sequestro ove abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni, o materie esplodenti non denunziate o comunque abusivamente detenute) si inquadra pienamente nell'ambito della speciale procedura d'urgenza richiamata dal secondo comma dell'art. 14 della Costituzione e, per quanto concerne le perquisizioni, trova un'ulteriore conferma della propria legittimita' nel collegamento col fine della tutela della pubblica incolumita' espressamente contemplato nel terzo comma del gia' citato art. 14. Anche nelle ipotesi contemplate dall'art. 41 t.u. di p.s. (che va considerato nel contesto della normativa del codice di procedura penale concernente le funzioni della polizia giudiziaria e la subordinazione di essa al Procuratore generale e al Procuratore della Repubblica nell'ambito delle rispettive competenze) gli ufficiali ed agenti procedenti sono tenuti ai sensi degli artt. 224 e 227 c. p. p. , a verbalizzare tutte le operazioni compiute e a trasmettere, entro le quarantotto ore successive, all'Autorita' giudiziaria - per convalida - il processo verbale con la specifica enunciazione del motivo per il quale la perquisizione e' stata eseguita, anche se con esito negativo. Gli obblighi di documentazione e gli adempimenti prescritti dall'art. 224 c.p.p. (il cui testo va interpretato alla luce del combinato disposto degli artt. 13, terzo comma, e 14, secondo comma, della Costituzione), per quanto testualmente riferiti alla sola perquisizione, non possono non riguardare anche l'eventuale sequestro delle cose rinvenute nel corso della medesima. Resta cosi' confermata, anche sotto tale ulteriore profilo, la piena compatibilita' della disposizione impugnata con l'art. 14 della Costituzione. Il che vale ad escludere, altresi', l'esistenza di ogni contrasto con gli artt. 2 e 13 Cost., posto che le questioni, nei termini in cui sono state prospettate, riguardano esclusivamente la tutela del domicilio e non incidono sugli altri aspetti della tutela della liberta' personale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), sollevate in riferimento agli artt. 2, 13 e 14 della Costituzione, dal pretore di Feltre con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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