Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1974

Corte cost., sent. 23 gennaio 1974, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/1974
Data di deposito
23 gennaio 1974
Data di decisione
11 gennaio 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:17

Norme oggetto del giudizio

  • art. 272, ultimo co., codice di procedura penale 1930
  • legge n. 406 del 1° luglio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 7010

L'art. 272, ultimo comma, c.p.p., nel testo modificato dalla legge 1 luglio 1970, n. 406, che fa divieto di emettere nuovo mandato di cattura o di arresto per lo stesso fatto contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, viola l'art. 3 della Costituzione, per disparita' di trattamento rispetto all'imputato dello stesso reato o di reato di eguale gravita', soggetto a rimanere in carcere per un periodo doppio, in dipendenza della circostanza puramente accidentale della maggiore speditezza con cui e' espletata l'istruttoria. Di per se', la differenziazione dei termini della carcerazione per la fase istruttoria e per quella globale, non viola il suindicato precetto costituzionale. Tuttavia, e' irragionevole che, mentre la custodia preventiva e' legittimata da sufficienti indizi di colpevolezza, che possono ben scomparire nel corso dell'istruttoria, debba restare a piede libero proprio colui a carico del quale siano emerse nell'istruttoria "sufficienti prove".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 272, ultimo comma, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 1 luglio 1970, n. 406, nella parte in cui non prevede che, entro i limiti complessivi di carcerazione preventiva di cui al quinto comma dello stesso art. 272, debba o possa essere emesso nuovo mandato di cattura (o di arresto: art. 262, secondo comma, in relazione all'art. 251, terzo comma, del codice di procedura penale) contro l'imputato rinviato a giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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