Corte costituzionale
Sentenza n. 17/1974
Corte cost., sent. 23 gennaio 1974, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/1974
- Data di deposito
- 23 gennaio 1974
- Data di decisione
- 11 gennaio 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:17
Norme oggetto del giudizio
- art. 272, ultimo co., codice di procedura penale 1930
- legge n. 406 del 1° luglio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 7010
L'art. 272, ultimo comma, c.p.p., nel testo modificato dalla legge 1 luglio 1970, n. 406, che fa divieto di emettere nuovo mandato di cattura o di arresto per lo stesso fatto contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, viola l'art. 3 della Costituzione, per disparita' di trattamento rispetto all'imputato dello stesso reato o di reato di eguale gravita', soggetto a rimanere in carcere per un periodo doppio, in dipendenza della circostanza puramente accidentale della maggiore speditezza con cui e' espletata l'istruttoria. Di per se', la differenziazione dei termini della carcerazione per la fase istruttoria e per quella globale, non viola il suindicato precetto costituzionale. Tuttavia, e' irragionevole che, mentre la custodia preventiva e' legittimata da sufficienti indizi di colpevolezza, che possono ben scomparire nel corso dell'istruttoria, debba restare a piede libero proprio colui a carico del quale siano emerse nell'istruttoria "sufficienti prove".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 272, ultimo comma, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 1 luglio 1970, n. 406, nella parte in cui non prevede che, entro i limiti complessivi di carcerazione preventiva di cui al quinto comma dello stesso art. 272, debba o possa essere emesso nuovo mandato di cattura (o di arresto: art. 262, secondo comma, in relazione all'art. 251, terzo comma, del codice di procedura penale) contro l'imputato rinviato a giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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