Corte costituzionale

Sentenza n. 167/1974

Corte cost., sent. 6 giugno 1974, n. 167

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
167/1974
Data di deposito
6 giugno 1974
Data di decisione
28 maggio 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:167

Norme oggetto del giudizio

  • art. 322, codice penale militare di pace
  • art. 323, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 7307

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 322 c.p.m.p. (sull'esclusione della facolta' di concedere la liberta' provvisoria nei casi in cui e' obbligatorio il mandato di cattura), gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 68 del 1974.

Massima n. 7308

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'inciso "escluso il giudizio dinanzi al tribunale supremo militare" dell'art. 323, primo comma, del c.p.m.p., che, durante il giudizio predetto, fa divieto di concedere la liberta' provvisoria. L'illegittimita', che deriva dalle stesse ragioni che sorreggono la sent. n. 68 del 1974, sussiste in quanto, nel rito ordinario, a seguito dell'innovazione introdotta con la legge 18 giugno 1955, n. 517, che ha soppresso, nell'art. 278 c.p.p., le parole "escluso il giudizio di cassazione", la liberta' provvisoria puo' essere concessa in ogni stato dell'istruzione o grado del giudizio. Il divario che non e' superabile in via interpretativa, si palesa incongruo, anche tenendo conto che, alla stregua dell'art. 261, n. 3, c.p.m.p., il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare ha lo stesso carattere del ricorso per cassazione, almeno fino a che non avra' avuto attuazione la VI disposizione transitoria della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'inciso "escluso il giudizio dinanzi al tribunale supremo militare", contenuto nell'art. 323, primo comma, del codice penale militare di pace;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 322, secondo comma, del codice penale militare di pace, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 68 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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