Corte costituzionale
Sentenza n. 165/1974
Corte cost., sent. 6 giugno 1974, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 165/1974
- Data di deposito
- 6 giugno 1974
- Data di decisione
- 28 maggio 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:165
Norme oggetto del giudizio
- art. 382, codice di procedura penale 1930
- art. 482, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 7305
L'obbligo del querelante di rimborsare allo Stato le spese da questo anticipate, in caso di assoluzione dell'imputato da un reato perseguibile soltanto a querela di parte, stabilito dagli artt. 382 e 482 cod. proc. pen. anche allo scopo di evitare liti temerarie, e' escluso nelle sole ipotesi di proscioglimento del prevenuto per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale o per altra causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela, e non anche nell'ipotesi di mancato esito positivo dell'azione penale, in seguito a querela contro ignoti, per essere rimasto non identificato l'autore del reato o per essersi proceduto contro persona non colpevole, il che da' luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni uguali, nelle une come nelle altre l'assoluzione dell'imputato derivando da circostante non riconducibili al querelante. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. - gli articoli suindicati, nella parte in cui prevedono, in caso di proscioglimento, la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato anche nella ipotesi di querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 382 e 482 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono, in caso di proscioglimento, la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo stato anche nell'ipotesi di querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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