Corte costituzionale
Sentenza n. 160/1974
Corte cost., sent. 6 giugno 1974, n. 160
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 160/1974
- Data di deposito
- 6 giugno 1974
- Data di decisione
- 28 maggio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:160
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
- art. 76, legge n. 1155 del 6 aprile 1936
Parametri
Massime
Massima n. 7298
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76, primo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, contenente disposizioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione. La norma impugnata puo' essere idonea a tutelare adeguatamente lo stato di disoccupazione necessitato per i lavoratori addetti a lavorazioni che comportano periodi normali di sospensione e periodi di stagione morta qualora venga inquadrata nel complesso normativo che regola e disciplina, sul piano generale, il diritto del lavoratore ad ottenere l'indennita' di disoccupazione in caso di mancato avviamento.
Massima n. 7299
Se e' pur vero che l'art. 38 della Costituzione pone un principio di ordine generale, riguardante tutte le situazioni del lavoratore bisognevole di prestazioni previdenziali, e, pertanto, non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alla particolarita' delle singole situazioni, e' altrettanto vero che attribuisce anche valore di principio fondamentale al diritto dei lavoratori a che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso, tra l'altro, di disoccupazione involontaria e che tale principio e' immediatamente operante nell'ordinamento giuridico e rilevante ai fini del sindacato di costituzionalita' nelle leggi ordinarie. L'art. 38 della Costituzione pone un netto distacco tra assicurazioni private e assicurazioni sociali, sia in relazione ai fini sia in relazione ai soggetti. Consegue da cio' che se lo Stato ha scelto, o meglio ha mantenuto, per un criterio tecnico organizzativo, la forma assicurativa, cio' non comporta che questa necessariamente debba sottostare alle regole, ai limiti e ai criteri informatori propri delle assicurazioni private, il che porterebbe a snaturare il carattere pubblicistico del rapporto e la collocazione costituzionale della previdenza sociale.
Massima n. 7300
Il requisito che rende la disoccupazione indennizzabile e' lo "stato di disoccupazione involontaria". Nel concetto di "disoccupazione involontaria" non puo' non farsi rientrare anche il caso in cui la disoccupazione sia, in relazione al tipo di lavoro svolto, predeterminata, e, quindi, sussista, per tale fatto, una impossibilita' oggettiva per il lavoratore di potere esplicare, per un certo periodo di tempo, quell'attivita' che gli e' normale e dalla quale trae i mezzi di sussistenza. La disoccupazione relativa al periodo di sosta non puo' pertanto, considerarsi volontaria in conseguenza del fatto di avere il lavoratore volontariamente scelto e accettato quel tipo di lavoro. Puo' diventarlo successivamente se e in quanto il lavoratore stesso non si faccia parte diligente per essere avviato, nel periodo di sospensione, ad altra occupazione a norma della disciplina dell'avviamento al lavoro di cui al titolo secondo, capo primo, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca ad ottenere altra occupazione per ragioni obbiettive di disoccupazione nel settore richiesto, avra' senz'altro diritto, durante il periodo di sosta, all'indennita' di disoccupazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nel senso di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, contenente disposizioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sollevata, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, dal tribunale di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRIFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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