Corte costituzionale

Sentenza n. 160/1974

Corte cost., sent. 6 giugno 1974, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
160/1974
Data di deposito
6 giugno 1974
Data di decisione
28 maggio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:160

Norme oggetto del giudizio

  • regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
  • art. 76, legge n. 1155 del 6 aprile 1936

Parametri

Massime

Massima n. 7298

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76, primo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, contenente disposizioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione. La norma impugnata puo' essere idonea a tutelare adeguatamente lo stato di disoccupazione necessitato per i lavoratori addetti a lavorazioni che comportano periodi normali di sospensione e periodi di stagione morta qualora venga inquadrata nel complesso normativo che regola e disciplina, sul piano generale, il diritto del lavoratore ad ottenere l'indennita' di disoccupazione in caso di mancato avviamento.

Massima n. 7299

Se e' pur vero che l'art. 38 della Costituzione pone un principio di ordine generale, riguardante tutte le situazioni del lavoratore bisognevole di prestazioni previdenziali, e, pertanto, non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alla particolarita' delle singole situazioni, e' altrettanto vero che attribuisce anche valore di principio fondamentale al diritto dei lavoratori a che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso, tra l'altro, di disoccupazione involontaria e che tale principio e' immediatamente operante nell'ordinamento giuridico e rilevante ai fini del sindacato di costituzionalita' nelle leggi ordinarie. L'art. 38 della Costituzione pone un netto distacco tra assicurazioni private e assicurazioni sociali, sia in relazione ai fini sia in relazione ai soggetti. Consegue da cio' che se lo Stato ha scelto, o meglio ha mantenuto, per un criterio tecnico organizzativo, la forma assicurativa, cio' non comporta che questa necessariamente debba sottostare alle regole, ai limiti e ai criteri informatori propri delle assicurazioni private, il che porterebbe a snaturare il carattere pubblicistico del rapporto e la collocazione costituzionale della previdenza sociale.

Massima n. 7300

Il requisito che rende la disoccupazione indennizzabile e' lo "stato di disoccupazione involontaria". Nel concetto di "disoccupazione involontaria" non puo' non farsi rientrare anche il caso in cui la disoccupazione sia, in relazione al tipo di lavoro svolto, predeterminata, e, quindi, sussista, per tale fatto, una impossibilita' oggettiva per il lavoratore di potere esplicare, per un certo periodo di tempo, quell'attivita' che gli e' normale e dalla quale trae i mezzi di sussistenza. La disoccupazione relativa al periodo di sosta non puo' pertanto, considerarsi volontaria in conseguenza del fatto di avere il lavoratore volontariamente scelto e accettato quel tipo di lavoro. Puo' diventarlo successivamente se e in quanto il lavoratore stesso non si faccia parte diligente per essere avviato, nel periodo di sospensione, ad altra occupazione a norma della disciplina dell'avviamento al lavoro di cui al titolo secondo, capo primo, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca ad ottenere altra occupazione per ragioni obbiettive di disoccupazione nel settore richiesto, avra' senz'altro diritto, durante il periodo di sosta, all'indennita' di disoccupazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nel senso di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, contenente disposizioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sollevata, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, dal tribunale di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRIFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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