Corte costituzionale
Sentenza n. 144/1974
Corte cost., sent. 22 maggio 1974, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 144/1974
- Data di deposito
- 22 maggio 1974
- Data di decisione
- 14 maggio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:144
Norme oggetto del giudizio
- art. 108, legge n. 1424 del 25 settembre 1940
- art. 74, legge n. 907 del 17 luglio 1942
Parametri
Massime
Massima n. 7259
Il delitto di contrabbando previsto dalla legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424 si concreta in un comportamento dalle peculiari caratteristiche, il cui dinamismo si delinea attraverso una sequenza piu' o meno complessa di insidie e manovre tendenti a realizzare quei movimenti della merce che ne consentono l'inoltro al di la' della linea di confine in violazione degli obblighi fiscali. La natura particolare di tale "iter" fraudolento del procedimento di esecuzione del reato offre idonei motivi ad una valutazione specialmente severa, l'equiparazione della sanzione da infliggere a chi si rende responsabile del delitto tentato di contrabbando a quella prevista per il delitto consumato, disposta dall'art. 108 della citata legge n. 1424 del 1940, tendendo ad adeguare la sanzione alle descritte peculiari modalita' di esecuzione e consumazione del reato, trova fondamento nella valutazione di politica criminale, rimessa alla discrezionalita' del legislatore, secondo cui, nel tentativo di contrabbando e nel reato consumato risiedono elementi di pericolosita' sociale che richiedono eguali sanzioni. Analoghe ragioni valgono per quanto riguarda il caso del contrabbando di generi di monopolio di cui all'art. 74 legge 17 luglio 1942, n. 907, che riproduce la norma equiparativa di cui all'art. 108 sopra ripetuto. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme sopra richiamate, sollevata per la presunta violazione del principio di eguaglianza che deriverebbe dalla unificazione della sanzione tanto per il delitto di contrabbando tentato che per quello di contrabbando consumato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 108 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), e dell'art. 74 della legge 17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), proposte con l'ordinanza di cui in epigrafe dal tribunale di Ferrara, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo deua Consulta, il 14 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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