Corte costituzionale

Sentenza n. 144/1974

Corte cost., sent. 22 maggio 1974, n. 144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
144/1974
Data di deposito
22 maggio 1974
Data di decisione
14 maggio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:144

Norme oggetto del giudizio

  • art. 108, legge n. 1424 del 25 settembre 1940
  • art. 74, legge n. 907 del 17 luglio 1942

Parametri

Massime

Massima n. 7259

Il delitto di contrabbando previsto dalla legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424 si concreta in un comportamento dalle peculiari caratteristiche, il cui dinamismo si delinea attraverso una sequenza piu' o meno complessa di insidie e manovre tendenti a realizzare quei movimenti della merce che ne consentono l'inoltro al di la' della linea di confine in violazione degli obblighi fiscali. La natura particolare di tale "iter" fraudolento del procedimento di esecuzione del reato offre idonei motivi ad una valutazione specialmente severa, l'equiparazione della sanzione da infliggere a chi si rende responsabile del delitto tentato di contrabbando a quella prevista per il delitto consumato, disposta dall'art. 108 della citata legge n. 1424 del 1940, tendendo ad adeguare la sanzione alle descritte peculiari modalita' di esecuzione e consumazione del reato, trova fondamento nella valutazione di politica criminale, rimessa alla discrezionalita' del legislatore, secondo cui, nel tentativo di contrabbando e nel reato consumato risiedono elementi di pericolosita' sociale che richiedono eguali sanzioni. Analoghe ragioni valgono per quanto riguarda il caso del contrabbando di generi di monopolio di cui all'art. 74 legge 17 luglio 1942, n. 907, che riproduce la norma equiparativa di cui all'art. 108 sopra ripetuto. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme sopra richiamate, sollevata per la presunta violazione del principio di eguaglianza che deriverebbe dalla unificazione della sanzione tanto per il delitto di contrabbando tentato che per quello di contrabbando consumato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 108 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), e dell'art. 74 della legge 17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), proposte con l'ordinanza di cui in epigrafe dal tribunale di Ferrara, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo deua Consulta, il 14 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze