Corte costituzionale
Sentenza n. 142/1974
Corte cost., sent. 22 maggio 1974, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 142/1974
- Data di deposito
- 22 maggio 1974
- Data di decisione
- 14 maggio 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:142
Norme oggetto del giudizio
- art. 109, ultimo co., regio decreto n. 1165 del 28 aprile 1938
Parametri
Massime
Massima n. 7255
Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, dell'art. 109, ultimo comma, del testo unico dell'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 nella parte in cui dispone che e' "insindacabile" il giudizio rimesso al collaudatore ovvero al funzionario del Genio civile per l'accertamento delle somme da rimborsarsi da colui che subentra ad un precedente assegnatario di alloggio cooperativo per spese e miglioramenti da quest'ultimo effettuati, giacche', per effetto di tale insindacabilita', viene ad essere esclusa ogni possibilita' di controllo di merito da parte del giudice, non gli viene cioe' in alcun modo consentito di vagliare criticamente e di discostarsi dall'accertamento cui e' pervenuto il collaudatore o il funzionario del Genio civile con la conseguenza che, proprio sul punto fondamentale della causa (in cui vengono in discussione diritti soggettivi delle parti aventi specificamente ad oggetto la determinazione della somma da rimborsare al precedente assegnatario dell'alloggio per acquisto del terreno, costo dei lavori e miglioramenti eseguiti) la decisione del giudizio viene ad essere sottratta al giudice e rimessa alla valutazione dell'organo amministrativo.
Massima n. 7256
La tutela giurisdizionale delle parti - nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione della somma da rimborsare al precedente assegnatario di un alloggio cooperativo per acquisto del terreno, costo dei lavori e miglioramenti eseguiti - puo' essere realizzata solo riconoscendo al giudice la piena sindacabilita' dell'accertamento che l'art. 109 ultima parte del T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica rimette al collaudatore o funzionario del Genio civile nominato dal Ministro per i lavori pubblici, sicche' va dichiarata incostituzionale - per violazione dell'art. 24 Cost., - la disposizione citata nella parte in cui definisce "insindacabile" l'accertamento rimesso al tecnico dell'amministrazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell' art. 109, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, nella parte in cui dispone che è "insindacabile" il giudizio rimesso al collaudatore ovvero al funzionario del Genio civile per l'accertamento della somma da rimborsarsi da colui che subentra ad un precedente assegnatario di alloggio cooperativo per spese e miglioramenti da quest'ultimo effettuati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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