Corte costituzionale
Sentenza n. 141/1974
Corte cost., sent. 22 maggio 1974, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 141/1974
- Data di deposito
- 22 maggio 1974
- Data di decisione
- 14 maggio 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:141
Norme oggetto del giudizio
- art. 68, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 7253
Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale. per violazione del principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., dell'art. 68 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 che approva la legge tributaria sulle successioni, nella parte in cui non dispone - analogamente a quanto stabilito dallo art. 97 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 per l'imposta di registro - che l'azione a garanzia del privilegio spettante allo Stato per la riscossione dell'imposta di successione si estingue nei termini stabiliti dalla legge domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento, giacche' per quanto concerne il termine per l'esercizio del privilegio fiscale non sussiste tra i due tributi diversita' di situazione che valga a giustificare un loro diverso trattamento legislativo. La differenza della natura e del campo di applicazione delle due imposte non e' di per se sufficiente per considerare ragionevole e legittima l'adozione di un differenziato trattamento del terzo possessore di un bene a seconda che questo abbia formato oggetto di trasferimento per atto tra vivi o mortis causa, mentre le ragioni di certezza del diritto, sicurezza nella circolazione dei beni e di tutela del terzo acquirente del bene che hanno indotto il legislatore a circoscrivere in un termine rigoroso e ristretto l'azione esecutiva posta a garanzia del privilegio fiscale in tema di imposta di registro sussistono e sono valide per l'ipotesi, sostanzialmente identica, dell'azione reale che assiste il privilegio gravante su bene caduto in successione e trasferito ad un terzo.
Massima n. 7254
L'imposta di successione, prima di essere autonomamente regolata col R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, era considerata appartenente alla categoria del tributo di registro e percio' disciplinata con disposizioni in parte comuni comprese nel medesimo testo legislativo. Identica era la regola per entrambi i tributi in ordine al privilegio spettante allo Stato per la riscossione delle due imposte, giacche' l'art. 89 della legge 13 settembre 1874, n. 2076 sulle tasse di registro - rimasto tale nel titolo III del successivo T.U. approvato con R.D. 20 maggio 1897, n. 217 - disponeva che l'azione a garanzia del privilegio "si estingueva nei termini stabiliti dalla legge per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento". Questa identita' di trattamento (scomparsa nel 1923 quando il legislatore raccogliendo in due coevi ma distinti testi legislativi le norme riguardanti le due imposte riprodusse l'indicata regola nell'art. 97 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 relative all'imposta di registro e non anche nel corrispondente art. 68 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 relativo all'imposta di successione) e' stata ripristinata nella recente nuova disciplina delle due imposte essendosi per entrambe disposto che il privilegio si estingue nel termine di cinque anni decorrente dalle date rispettivamente indicate nell'art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, per l'imposta di registro e nell'art. 45 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, per l'imposta di successione. Il fatto quindi che le due azioni privilegiate abbiano avuto origine e hanno avuto nuovamente ora nella piu' recente disciplina unicita' di trattamento per quanto attiene alla prefissione di un termine entro il quale l'azione deve essere esercitata a pena di decadenza costituisce prova che, in ordine allo specifico punto, non sussiste tra i due tributi diversita' di situazione che valga a giustificare un loro diverso trattamento legislativo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 del rd. 30 dicembre 1923, n. 3270, che approva la legge tributaria sulle successioni, nella parte in cui non dispone che l'azione a garanzia del privilegio spettante allo stato per la riscossione dell'imposta si estingue nei termini stabiliti dalla legge per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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