Corte costituzionale
Sentenza n. 140/1974
Corte cost., sent. 22 maggio 1974, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 140/1974
- Data di deposito
- 22 maggio 1974
- Data di decisione
- 14 maggio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:140
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7252
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 30, ultimo comma e 24 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 274 cod. civ. (prevedente il giudizio di delibazione sulla domanda volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternita'), 275 cod. civ. (contenente la previsione di sanzione per il caso dell'inammissibilita'), inquantoche' - come dalla Corte gia' rilevato con sentenza n. 70 del 1965 - la disciplina sopradetta "non contrasta con il principio che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, ne' con il riconoscimento del diritto di azione per la ricerca della paternita'". In particolare non sussiste la prospettata violazione del diritto di difesa, in relazione alla "sommarieta'" del procedimento delibativo: atteso che i requisiti del "contraddittorio", "reclamabilita' del provvedimento" e "riproponibilita' della domanda in base ad elementi nuovi" (derivanti dalla menzionata sentenza 1965 n. 70 e recepiti nella legge 23 novembre 1971 n. 1047 "Proroga dei termini per la dichiarazione di paternita' e modificazione dell'art. 274 cod. civ." costituiscano altrettanti canali attraverso i quali il "diritto di difesa" ha modo di trovare ingresso e sviluppo nel giudizio preliminare ex art. 274 cod. civ., compatibilmente con la struttura peculiare del giudizio stesso e con le esigenze che questo e' volto a cautelare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 e 275 del codice civile, sollevata, dall'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 24 e 30, ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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