Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1974

Corte cost., sent. 15 maggio 1974, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/1974
Data di deposito
15 maggio 1974
Data di decisione
3 maggio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:132

Norme oggetto del giudizio

  • art. 68, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933

Parametri

Massime

Massima n. 7243

Non e' fondata, con riferimento dell'art. 3 della Costituzione, la norma di cui all'art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, la quale dispone che, quando un giudizio e' definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati e i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori. Tale disposizione, infatti, lungi dal creare un ingiusto privilegio nei confronti di tutti gli altri prestatori d'opera intellettuale, si limita a garantire i professionisti legali da un evento, quello di un accordo tra le parti, che possa lasciarli insoddisfatti dei compensi loro dovuti e che danneggerebbe soprattutto i difensori delle parti non abbienti, i quali, proprio a causa della transazione potrebbero incontrare notevoli difficolta' nel recupero dei loro crediti professionali. La natura di jus singulare della norma sottoposta al giudizio di costituzionalita' non implica che essa non sia fondata su principi di razionalita' e di giustizia.

Massima n. 7244

La situazione degli avvocati e dei procuratori, per cio' che concerne il pagamento dei compensi per le loro prestazioni in sede giudiziale, ha aspetti di peculiarita' che oggettivamente la differenziano dalla situazione di tutti gli altri prestatori di opera intellettuale in ordine alla corresponsione della remunerazione loro dovuta.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità' costituzionale dell'art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, relativo all'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, questione proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal pretore di Benevento in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI

- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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