Corte costituzionale
Sentenza n. 130/1974
Corte cost., sent. 15 maggio 1974, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 130/1974
- Data di deposito
- 15 maggio 1974
- Data di decisione
- 3 maggio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:130
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 742 del 7 ottobre 1969
- art. 3, legge n. 742 del 7 ottobre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 7234
La limitazione ai soli termini processuali della proroga sancita per il periodo feriale con l'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, trova adeguata giustificazione nella maggiore incisivita' delle conseguenze delle situazioni collegate al decorso dei termini di diritto sostanziale, che, per tale carattere, sono state escluse dalla disciplina in esame. La soluzione dei problemi interpretativi concernenti la natura dei termini da considerare ai fini dell'applicazione della sospensione e' di competenza del giudice ordinario, e non incide sulla razionalita' della norma.
Massima n. 7235
Secondo il sistema apprestato dal legislatore attraverso l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale si applica in tutti i casi previsti dall'art. 92 ord. giudiziario e dagli artt. 492 e 459 c.p.c., il che vuol dire che l'esclusione e' operativa in tutte le ipotesi previste dalle citate norme, e cioe' tanto per le cause tassativamente indicate come urgenti in funzione del proprio oggetto, quanto per quelle solo genericamente previste come urgenti, in relazione alla molteplice realta' dei rapporti non soggetta ovviamente a previsione analiticamente completa. Pertanto la normativa in esame prevede soltanto diverse modalita' del generale obbligo di trattazione in funzione della diversa natura dell'urgenza delle cause, razionalmente presunta, nel primo caso, da accertarsi dal giudice, nel secondo. E cio' esclude che possa ravvisarsi nella specie una ingiustificata differenziazione di disciplina di situazioni omogenee ed un conseguente contrasto con il principio di eguaglianza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza 10 gennaio 1972 del giudice conciliatore di La Spezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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