Corte costituzionale

Sentenza n. 130/1974

Corte cost., sent. 15 maggio 1974, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
130/1974
Data di deposito
15 maggio 1974
Data di decisione
3 maggio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:130

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 742 del 7 ottobre 1969
  • art. 3, legge n. 742 del 7 ottobre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 7234

La limitazione ai soli termini processuali della proroga sancita per il periodo feriale con l'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, trova adeguata giustificazione nella maggiore incisivita' delle conseguenze delle situazioni collegate al decorso dei termini di diritto sostanziale, che, per tale carattere, sono state escluse dalla disciplina in esame. La soluzione dei problemi interpretativi concernenti la natura dei termini da considerare ai fini dell'applicazione della sospensione e' di competenza del giudice ordinario, e non incide sulla razionalita' della norma.

Massima n. 7235

Secondo il sistema apprestato dal legislatore attraverso l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale si applica in tutti i casi previsti dall'art. 92 ord. giudiziario e dagli artt. 492 e 459 c.p.c., il che vuol dire che l'esclusione e' operativa in tutte le ipotesi previste dalle citate norme, e cioe' tanto per le cause tassativamente indicate come urgenti in funzione del proprio oggetto, quanto per quelle solo genericamente previste come urgenti, in relazione alla molteplice realta' dei rapporti non soggetta ovviamente a previsione analiticamente completa. Pertanto la normativa in esame prevede soltanto diverse modalita' del generale obbligo di trattazione in funzione della diversa natura dell'urgenza delle cause, razionalmente presunta, nel primo caso, da accertarsi dal giudice, nel secondo. E cio' esclude che possa ravvisarsi nella specie una ingiustificata differenziazione di disciplina di situazioni omogenee ed un conseguente contrasto con il principio di eguaglianza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza 10 gennaio 1972 del giudice conciliatore di La Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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