Corte costituzionale
Sentenza n. 124/1974
Corte cost., sent. 8 maggio 1974, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 124/1974
- Data di deposito
- 8 maggio 1974
- Data di decisione
- 2 maggio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:124
Norme oggetto del giudizio
- art. 138, codice della strada (d.P.R. 15.6.1959, n. 393)
- art. 5, legge n. 317 del 3 maggio 1967
- art. 1, e segg., legge n. 317 del 3 maggio 1967
- art. 589, comma 2, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 7225
E' infondata l'eccezione di irrilevanza sollevata dalla Avvocatura generale dello Stato. E' vero che le contravvenzioni ascritte all'imputato nel giudizio innanzi al tribunale di Montepulciano sono state depenalizzate e che l'art. 138 codice stradale concerne la conciliazione amministrativa di quelle sanzionate penalmente, tuttavia tale norma e' denunciata non autonomamente, ma soltanto in quanto richiamata dall'impugnato articolo 5 della legge 3 maggio 1967, n. 317; disposizione, quest'ultima, concernente il pagamento oblativo in misura ridotta delle sanzioni depenalizzate, razionalmente riferibile al giudizio pendente innanzi al giudice a quo.
Massima n. 7226
Non contrasta con il principio costituzionale d'eguaglianza il combinato disposto degli artt. 138 del codice stradale, 1 e seguenti della legge 3 maggio 1967, n. 317, e 589,secondo comma, del codice penale, secondo cui in caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale le somme pagate a titolo di conciliazione amministrativa sono escluse dall'assorbimento nella pena piu' grave, comminata per l'omicidio. Invero l'ordinanza di remissione si fonda sul presupposto che l'art. 589, secondo comma, c.p., nel prevedere l'omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, integri un'ipotesi di reato complesso (art. 84 c.p.). Mancano tuttavia gli elementi costitutivi previsti dall'art. 84 c.p., giacche' la condotta descritta dalla norma impugnata integra il reato di omicidio colposo qualificato dalla violazione di altre norme che non costituiscono necessariamente, di per se', autonomi reati. Conclusione emergente anche dalla formulazione originaria della norma, e oggi ulteriormente confermata dalla natura meramente amministrativa delle sanzioni irrogate per molte violazioni alle regole sulla circolazione stradale, che rende inconcepibile il richiamo all'art. 84 del codice penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 138 del codice stradale, 1 e seguenti della legge 3 maggio 1967, n. 317 (Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali), e 589, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza del tribunale di Montepulciano in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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