Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1974

Corte cost., sent. 8 maggio 1974, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
120/1974
Data di deposito
8 maggio 1974
Data di decisione
2 maggio 1974
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:120

Norme oggetto del giudizio

  • contratto o accordo collettivo di lavoro del 14 ottobre 1953
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 912 del 2 gennaio 1962

Parametri

Massime

Massima n. 7212

E' inammissibile per difetto di forza di legge della norma impugnata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912 - nella parte in cui ha reso obbligatorio l'art. 4 c.c.n.l. 14 ottobre 1953, secondo cui gli impiegati delle Casse di Risparmio sono inquadrati in base al titolo di studio richiesto al momento dell'assunzione - denunciandosi l'illegittimita' della disposizione contrattuale collettiva per contrasto con l'art. 36 della Costituzione. Invero questa Corte, esaminando con la sentenza n. 106 del 1962 la complessa tematica derivante dall'emanazione della legge 14 luglio 1959, n. 741, e dei conseguenti decreti delegati, nell'evidenziare il fine perseguito dal legislatore con la delega - da interpretarsi in armonia con le garanzie costituzionali vigenti in tema di liberta' sindacale - ha espressamente chiarito che il conferimento dell'efficacia generale alle clausole contrattuali non puo' alterarne la natura e i limiti, ne' puo' consentire "che clausole contrarie a norme di legge imperative si trasformino in norme aventi vigore di legge". Come pure nella successiva sentenza n. 107 ha ribadito che l'eventuale contrasto con norme imperative di legge "e a maggior ragione con precetti costituzionali" non da' luogo ad una questione di competenza della Corte costituzionale, ma ad un problema di mera interpretazione, rimesso, secondo i principi, al giudice ordinario. Giurisprudenza successivamente confermata (sentenza n. 129 del 1963) e recentemente fatta propria anche dalle Sezioni unite della Cassazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912 - nella parte in cui ha reso obbligatorio erga omnes l'art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro 14 ottobre 1953 per il personale dipendente dalle Casse di risparmio - sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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