Corte costituzionale
Sentenza n. 120/1974
Corte cost., sent. 8 maggio 1974, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/1974
- Data di deposito
- 8 maggio 1974
- Data di decisione
- 2 maggio 1974
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:120
Norme oggetto del giudizio
- contratto o accordo collettivo di lavoro del 14 ottobre 1953
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 912 del 2 gennaio 1962
Parametri
Massime
Massima n. 7212
E' inammissibile per difetto di forza di legge della norma impugnata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912 - nella parte in cui ha reso obbligatorio l'art. 4 c.c.n.l. 14 ottobre 1953, secondo cui gli impiegati delle Casse di Risparmio sono inquadrati in base al titolo di studio richiesto al momento dell'assunzione - denunciandosi l'illegittimita' della disposizione contrattuale collettiva per contrasto con l'art. 36 della Costituzione. Invero questa Corte, esaminando con la sentenza n. 106 del 1962 la complessa tematica derivante dall'emanazione della legge 14 luglio 1959, n. 741, e dei conseguenti decreti delegati, nell'evidenziare il fine perseguito dal legislatore con la delega - da interpretarsi in armonia con le garanzie costituzionali vigenti in tema di liberta' sindacale - ha espressamente chiarito che il conferimento dell'efficacia generale alle clausole contrattuali non puo' alterarne la natura e i limiti, ne' puo' consentire "che clausole contrarie a norme di legge imperative si trasformino in norme aventi vigore di legge". Come pure nella successiva sentenza n. 107 ha ribadito che l'eventuale contrasto con norme imperative di legge "e a maggior ragione con precetti costituzionali" non da' luogo ad una questione di competenza della Corte costituzionale, ma ad un problema di mera interpretazione, rimesso, secondo i principi, al giudice ordinario. Giurisprudenza successivamente confermata (sentenza n. 129 del 1963) e recentemente fatta propria anche dalle Sezioni unite della Cassazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912 - nella parte in cui ha reso obbligatorio erga omnes l'art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro 14 ottobre 1953 per il personale dipendente dalle Casse di risparmio - sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze